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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore omologato nonostante le contestazioni del Fisco: le cause del sovraindebitamento rilevano ma la disclosure completa nella relazione dell’OCC salva la proposta

Autorità

Tribunale

Sede

Ferrara

Data

07/03/2025

Estensore

Anna Ghedini

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore omologazione cause del sovraindebitamento relazione particolareggiata valore di liquidazione finanza esterna voto dei creditori

Massima

Nel concordato minore le cause del sovraindebitamento e la condotta pregressa del debitore assumono rilievo in tutte le procedure di composizione della crisi, dovendo la relazione particolareggiata dell'OCC offrire ai creditori un quadro completo dell'eziologia del debito affinché possano esprimere un voto informato; ove tale disclosure sia esaustiva, l'approvazione della maggioranza delle classi e dei crediti legittima l'omologazione, senza che il giudice debba compiere in tale sede una valutazione di convenienza riservata ai creditori. Il valore di liquidazione del bene immobile, parametro di ammissibilità della proposta, deve essere stimato nella prospettiva della vendita coattiva e non al valore di mercato, e la prosecuzione del rimborso del mutuo eccedente tale valore non lede i creditori quando le rate siano pagate da terzi con finanza esterna.

Un libero professionista, con un passivo di oltre 950.000 euro in prevalenza verso Erario ed enti previdenziali, originato anche da una truffa legata alla cessione di crediti fiscali poi disconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, ha proposto un concordato minore triennale fondato sui flussi dell’attività professionale, sulla liquidazione di alcune quote immobiliari e sull’apporto di finanza esterna dei familiari per il pagamento delle rate del mutuo sull’abitazione. Aperta la procedura, la proposta ha ottenuto l’approvazione di due classi su tre e della maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Il Tribunale di Ferrara affronta due questioni centrali. La prima riguarda il valore di liquidazione dell’immobile non liquidato nel piano: la stima deve assumere la prospettiva della vendita coattiva in sede di liquidazione controllata, con i necessari abbattimenti rispetto al valore di mercato, e l’eventuale prosecuzione del rimborso del mutuo per la parte eccedente è neutralizzata solo dall’impegno di terzi a pagare le rate con finanza esterna. La seconda concerne le osservazioni dell’Amministrazione finanziaria sulla genesi del debito: richiamando il recente orientamento di legittimità formatosi sulla legge n. 3/2012, il giudice riconosce che le cause del sovraindebitamento rilevano in tutte le procedure, attraverso il contenuto della relazione particolareggiata dell’OCC.

Nel caso concreto, la disclosure offerta dal ricorso e dalla relazione del gestore è stata ritenuta completa ed esaustiva, avendo consentito ai creditori un voto pienamente informato sulla vicenda debitoria; di qui l’omologazione del concordato minore con sentenza, ferma la regola per cui la convenienza della proposta è valutazione rimessa ai creditori e non al giudice dell’omologa. La pronuncia è di sicuro interesse per la gestione dei debiti fiscali da indebite compensazioni e per la corretta attestazione del valore di liquidazione ex artt. 74 ss. CCII.

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