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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore: niente omologa se il debito fiscale nasce da atti in frode ai creditori ex art. 77 CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Genova

Data

29/09/2023

Estensore

Roberto Braccialini

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore atti in frode art. 77 ccii rigetto omologazione debiti tributari elusione fiscale art. 80 ccii

Massima

Costituiscono atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, ostativi all'omologazione del concordato minore ai sensi dell'art. 77 CCII, le condotte di elusione fiscale realizzate mediante l'allegazione di costi inesistenti supportata da un apparato negoziale-documentale artificioso e organizzato, idoneo a occultare redditi e a impedire il recupero del cespite celato, quando tali condotte abbiano contribuito in modo determinante alla genesi del sovraindebitamento. Il vaglio di ammissibilità per atti in frode, riferito anche a condotte anteriori purché frodatorie e collegate alla genesi dell'indebitamento, opera quale filtro coerente con il sistema che sanziona con l'inammissibilità le ipotesi di dolo, colpa grave o frode ex artt. 69, comma 1, e 282, comma 2, CCII.

Un lavoratore autonomo attivo nella consulenza su progetti finanziari, con un debito accumulato di oltre 855.000 euro quasi interamente erariale per imposte non versate, ha chiesto l’ammissione e l’omologazione di un concordato minore fondato su un consistente apporto di finanza esterna e sulla messa a disposizione del 50% di un fondo di previdenza complementare. L’Agenzia delle Entrate ha espresso voto negativo, contestando sia la convenienza sia la meritevolezza del debitore ex art. 282 CCII.

Il decreto ricostruisce sistematicamente il perimetro degli atti in frode ex art. 77 CCII, distinguendoli dalle mere condotte decettive endoprocedurali: rilevano anche condotte anteriori alla procedura, purché caratterizzate da un mendacio qualificato da artifici organizzati, da dolo specifico e da un collegamento genetico e funzionale con il sovraindebitamento. Nel caso di specie, le sponsorizzazioni inesistenti contestate in sede tributaria, supportate da un apparato documentale fittizio, avevano determinato in modo significativo l’indebitamento fiscale, integrando atti idonei ad arrecare danno ai creditori.

Il Tribunale respinge quindi la richiesta di omologazione ai sensi dell’art. 80, comma 5, CCII, ricordando che contro il decreto è ammesso reclamo ex art. 50 CCII. La pronuncia segna un confine netto per i professionisti: il concordato minore non può fungere da sanatoria di debiti tributari generati da apparati fraudolenti, e il giudice può sindacare la genesi dell’indebitamento anche a prescindere dall’esito del voto dei creditori.

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