Concordato minore dell’ex imprenditore individuale cancellato: ammissibilità e omologazione in appello
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Massima
L'ex imprenditore individuale che abbia cessato l'attività e sia stato cancellato dal registro delle imprese può accedere al concordato minore, non ostandovi tale cessazione. La Corte d'Appello, in accoglimento del reclamo ex artt. 50 e 80 CCII, omologa il concordato minore liquidatorio del debitore, confermando il divieto di azioni esecutive e cautelari sino alla definitività.
La Corte d’Appello è investita del reclamo proposto avverso il decreto con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato minore di un ex imprenditore individuale, il quale aveva cessato l’attività ed era stato cancellato dal registro delle imprese. Il primo giudice aveva ritenuto preclusivo il venir meno della qualità di imprenditore.
La questione affrontata è se l’ex imprenditore individuale cancellato possa accedere al concordato minore, alla luce della disciplina che si riferisce agli imprenditori cancellati e della giurisprudenza formatasi sull’accesso agli strumenti di regolazione della crisi da parte di chi abbia cessato l’attività.
La Corte accoglie il reclamo e omologa il concordato minore liquidatorio del debitore, confermando il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari fino alla definitività della sentenza e rimettendo gli atti al Tribunale. La decisione valorizza la funzione esdebitativa dello strumento, esteso anche all’ex imprenditore individuale.