Concordato minore liquidatorio: trattamento minimo dei privilegiati ex art. 75 CCII e absolute priority rule per le risorse interne
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Massima
Nel concordato minore liquidatorio operano congiuntamente la regola dell'art. 75, comma 2, CCII, per cui i crediti privilegiati possono essere falcidiati solo se soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, quale presupposto di ammissibilità e non di mera convenienza, e la regola per cui solo le risorse esterne possono essere distribuite in deroga all'art. 2741 c.c., dovendo le risorse del patrimonio rispettare la absolute priority rule (art. 74, comma 4, CCII). Non costituisce risorsa esterna l'apporto che si limiti a sostituire, controvalorizzandolo, un bene o un credito futuro già destinabile ai creditori, quali i ratei stipendiali, né il vantaggio temporale per i privilegiati può giustificare la violazione del trattamento minimo.
Due fratelli, accomunati dalla medesima origine del sovraindebitamento, proponevano separati ricorsi di accesso al concordato minore, poi riuniti. Con riferimento a una delle posizioni, il piano liquidatorio prevedeva il pagamento all’80% di creditori privilegiati suddivisi in classi, facendo leva su un apporto qualificato come finanza esterna derivante da un finanziamento cosiddetto etico, oltre che sui redditi del debitore.
Il decreto interlocutorio mette a fuoco le regole distributive del concordato minore liquidatorio: da un lato il trattamento minimo dei privilegiati ex art. 75, comma 2, CCII, parametrato al valore di realizzo nello scenario di liquidazione controllata, che il giudice qualifica come presupposto di ammissibilità sottratto alla disponibilità del voto; dall’altro la distinzione tra risorse interne, soggette alla absolute priority rule, e risorse esterne, distribuibili in deroga all’art. 2741 c.c. (art. 74, comma 4, in relazione all’art. 84, comma 4, CCII). Il giudice esclude che possa dirsi esterna la provvista che semplicemente sostituisce valori già compresi nel patrimonio responsabile, come i ratei stipendiali futuri, e nega che il vantaggio temporale offerto ai privilegiati possa compensare la falcidia sotto la soglia minima, salvi specifici patti individuali fuori dal piano.
Il Tribunale di Modena dispone quindi che ricorrente e OCC integrino il ricorso, ricostruendo analiticamente lo scenario di liquidazione controllata (quota di reddito disponibile, mensilità computabili, costi della procedura) e ridistribuendo il valore secondo la absolute priority rule, ricordando altresì che ogni creditore, anche chirografario, deve ricevere una utilità non simbolica. Pronuncia di notevole interesse sul perimetro della finanza esterna e sulle regole di distribuzione nelle procedure minori.