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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore in continuità: il valore di liquidazione include i redditi della prosecuzione dell’attività nella liquidazione controllata

Autorità

Tribunale

Sede

Ferrara

Data

21/02/2024

Estensore

Anna Ghedini

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore valore di liquidazione art. 84 comma 6 ccii priorità relativa liquidazione controllata attestazione art. 75 ccii continuità aziendale

Massima

Nel concordato minore in continuità il valore di liquidazione, limite aritmetico entro cui opera obbligatoriamente la regola della priorità assoluta ai sensi dell'art. 84, comma 6, CCII, applicabile in forza del rinvio dell'art. 74, comma 4, CCII, deve essere quantificato includendo i flussi reddituali che una liquidazione controllata con prosecuzione dell'attività d'impresa per almeno un triennio acquisirebbe alla procedura, come si desume dall'art. 142, comma 2, CCII e dall'art. 268, comma 4, CCII in tema di crediti futuri. La soddisfazione falcidiata dei creditori privilegiati richiede inoltre l'attestazione specifica ex art. 75, comma 2, CCII, spettando al giudice verificare d'ufficio la corretta quantificazione del valore di liquidazione a tutela dei creditori e del loro giudizio di convenienza ex art. 80, comma 1, CCII.

Un autotrasportatore aveva proposto un concordato minore fondato sulla liquidazione della quota di un immobile non strumentale e sulla prosecuzione quadriennale dell’attività d’impresa, con devoluzione alla procedura dei ricavi al netto dei costi correnti e del mantenimento, falcidia dei privilegiati nel rispetto della priorità assoluta entro il valore di liquidazione e distribuzione dell’eccedenza secondo la priorità relativa.

Il giudice delegato del Tribunale di Ferrara individua due criticità. La prima è l’assenza dell’attestazione specifica ex art. 75, comma 2, CCII, indispensabile per la soddisfazione non integrale dei privilegiati. La seconda riguarda la quantificazione del valore di liquidazione ex art. 84, comma 6, CCII, applicabile al concordato minore tramite l’art. 74, comma 4, CCII: il ricorrente lo aveva calcolato sui soli beni (immobile, automezzo, giacenze bancarie), escludendo i redditi della possibile prosecuzione dell’attività nella liquidazione controllata; il decreto osserva che il debitore può proseguire l’attività anche nella procedura liquidatoria sotto il controllo del liquidatore, sicché i flussi triennali stimati dallo stesso piano industriale vanno computati nell’alternativa liquidatoria, anche ai fini del giudizio di non deteriorità ex art. 80, comma 1, CCII.

Il Tribunale dichiara la proposta allo stato non ammissibile e assegna dieci giorni per integrare l’attestazione e modificare proposta e relazione. Il provvedimento è di grande utilità pratica: insegna a quantificare prudenzialmente il valore di liquidazione nei piani in continuità, includendo i redditi futuri acquisibili nella liquidazione controllata.

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