Concordato minore del professionista: apertura con misure protettive e sospensione dell’esecuzione sull’abitazione
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Massima
Il professionista in stato di sovraindebitamento rientra tra i soggetti legittimati a proporre concordato minore ai sensi dell'art. 74, comma 1, CCII, restando escluso il solo consumatore. Verificata la documentazione ex art. 75 CCII e la relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76 CCII, la procedura va dichiarata aperta ex art. 78 CCII; su istanza del debitore possono essere disposte le misure protettive, con sospensione dell'esecuzione immobiliare pendente sull'abitazione gravata da mutuo regolarmente pagato ai sensi dell'art. 75, comma 2, CCII, quando la conservazione del cespite costituisce l'obiettivo della proposta concordataria.
Un professionista dell’area sanitaria, travolto dal calo di fatturato post-pandemico e dai decreti ingiuntivi ottenuti dalle ex dipendenti per TFR e retribuzioni, ha proposto un concordato minore ex artt. 74 ss. CCII con un indebitamento complessivo di circa 467.000 euro. L’attivo era costituito essenzialmente dalle liquidità messe a disposizione da un familiare quale terzo assuntore dell’intero onere concordatario, subordinatamente all’omologazione, mentre il mutuo ipotecario sull’abitazione continuava a essere regolarmente pagato.
Il decreto delinea con chiarezza il presupposto soggettivo del concordato minore: la platea dei legittimati ex art. 74, comma 1, CCII comprende professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative e ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, con la sola esclusione del consumatore. Il giudice verifica inoltre la completezza documentale ex artt. 75 e 76 CCII, la suddivisione in classi omogenee e l’attestazione di convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, nella quale la vendita forzata dell’unico immobile soddisferebbe il solo creditore ipotecario.
Dichiarata aperta la procedura ex art. 78 CCII, il Tribunale dispone le misure protettive e sospende l’esecuzione immobiliare pendente sull’abitazione, valorizzando l’art. 75, comma 2, CCII sulla prosecuzione del mutuo in regolare ammortamento. Il provvedimento interessa i professionisti per il coordinamento tra concordato minore, esecuzioni individuali pendenti e salvaguardia dell’abitazione del debitore, oltre che per le indicazioni sul voto dei creditori con meccanismo del silenzio-assenso.