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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore in continuità: priorità relativa, valore di liquidazione e classamento dei crediti erariali dilazionati

Autorità

Tribunale

Sede

Parma

Data

02/06/2024

Estensore

Enrico Vernizzi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore continuità aziendale priorità relativa valore di liquidazione classi di creditori crediti erariali degradazione al chirografo

Massima

Nel concordato minore in continuità, ai sensi dell'art. 75, comma 2, CCII e in conformità ai principi del concordato preventivo richiamati dall'art. 74, comma 4, CCII, il pagamento parziale dei crediti privilegiati secondo la regola della priorità relativa presuppone un'adeguata analisi del valore di liquidazione dell'intero patrimonio del debitore, inclusi i beni aziendali. I creditori prededucibili pagati integralmente all'omologa non costituiscono una classe, in quanto parte non interessata; i crediti erariali privilegiati soddisfatti oltre 180 giorni dall'omologa devono essere ammessi al voto per l'intero e inseriti in apposita classe, al pari dei privilegiati degradati al chirografo.

Il titolare di una ditta individuale proponeva un concordato minore con un passivo di circa 106.000 euro, prevedendo il pagamento integrale delle prededuzioni, del 40% dei privilegiati e di circa il 4% dei chirografari, con risorse derivanti dalla continuità aziendale per 35.000 euro e da finanza esterna per 10.000 euro, e pagamento dei privilegiati entro cinque anni dall’omologa.

Il giudice delegato formula una serie di rilievi di ammissibilità. Anzitutto il credito del legale che ha assistito il sovraindebitato va qualificato come privilegiato e non come prededucibile ex art. 6 CCII. La falcidia dei privilegiati ex art. 75, comma 2, CCII richiede l’attestazione del valore di liquidazione dell’intero patrimonio, compresi i beni aziendali, non potendo limitarsi a formule generiche; opera inoltre la regola della priorità relativa (RPR), che consente di distribuire ai gradi inferiori solo il surplus generato dalla continuità nel rispetto dell’ordine delle prelazioni. Sono poi censurati la creazione di una classe di prededucibili integralmente soddisfatti, parte non interessata, il pagamento dei crediti erariali privilegiati oltre i 180 giorni dall’omologa senza ammissione al voto per l’intero in apposita classe ex art. 109, comma 5, CCII, e il mancato classamento separato dei privilegiati degradati.

Il Tribunale assegna quindi un termine di quindici giorni, prorogabile, per correggere proposta, piano e relazione particolareggiata. Il decreto offre una vera e propria check-list per la redazione dei concordati minori in continuità, sul classamento e sul trattamento dei crediti tributari.

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