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Giurisprudenza
Concordato Minore

Reclamo avverso l’omologazione del concordato minore: accoglimento e rigetto della proposta in secondo grado

Autorità

Corte d'Appello

Sede

Genova

Data

23/07/2025

Estensore

Marco Rossi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore reclamo art. 51 CCII cram down fiscale limiti al cram down atti in frode artt. 76 e 77 CCII meritevolezza debito tributario omesso versamento imposte Agenzia delle Entrate legittimazione processuale convenienza

Massima

Nel concordato minore, la mancata previsione di un'espressa valutazione di meritevolezza non esclude la necessità di verificare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 e 77 CCII, che il debitore non abbia compiuto atti in frode né aggravato la propria esposizione con condotte dolose o gravemente colpose, assumendo obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Integra atto idoneo a pregiudicare le ragioni dei creditori la condotta del debitore che per anni soddisfi integralmente i creditori privati omettendo sistematicamente il versamento dei tributi dichiarati, così accumulando un rilevante debito erariale. Il cram down fiscale non consente al tribunale di sostituirsi al voto contrario dell'amministrazione finanziaria quando questa non sia rimasta inerte e abbia espresso un dissenso motivato sulla proposta, dovendosi inoltre verificare in concreto, sulla base di stime attendibili dell'attivo, la maggiore convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. In sede di reclamo ex art. 51 CCII la capacità di stare in giudizio spetta in via concorrente e alternativa agli uffici periferici delle Agenzie fiscali.

La Corte d’Appello di Genova accoglie il reclamo ex art. 51 CCII dell’Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda di omologa del concordato minore di un’imprenditrice il cui debito complessivo (€ 514.413,53, di cui circa il 90% di natura fiscale, con omissioni risalenti nel tempo) era stato omologato dal tribunale mediante cram down sul voto negativo dell’erario.

Tre i passaggi rilevanti. In rito, è respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva: la capacità di stare in giudizio spetta in via concorrente e alternativa agli uffici periferici delle Agenzie fiscali. Nel merito, la Corte afferma che la mancanza, nel concordato minore, di un’espressa valutazione di meritevolezza non esclude la verifica — imposta dal combinato disposto degli artt. 76 e 77 CCII — dell’assenza di atti in frode e di condotte volontarie idonee a pregiudicare le aspettative del ceto creditorio: integra tale ipotesi la condotta della debitrice che per quasi un ventennio ha pagato regolarmente tutti i creditori privati (fornitori e banche) omettendo sistematicamente il versamento delle imposte dichiarate, con rateazioni decadute e adempimenti solo strumentali al blocco delle esecuzioni.

Sul cram down fiscale, la Corte — richiamando il proprio precedente n. 35/2025 e C. App. Venezia 10 ottobre 2024 — ne circoscrive l’operatività: il tribunale non può sostituirsi al voto dell’amministrazione finanziaria quando questa non è rimasta inerte e ha espresso un dissenso motivato sulla proposta. Censurata, infine, la comparazione di convenienza svolta in primo grado, fondata su stime irrealistiche dell’attivo (quota immobiliare del valore indicativo di € 174.660 stimata € 3.000; magazzino da € 28.963,56 stimato € 3.000).

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