Concordato minore familiare e imprenditore cancellato dal registro delle imprese: la cancellazione non preclude l’accesso
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Massima
L'art. 33, co. 4, CCII non preclude l'accesso al concordato minore ex artt. 74 ss. CCII all'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese i cui debiti derivino in prevalenza dalla pregressa attività: negarlo determinerebbe un'ingiustificata limitazione degli strumenti di regolazione della crisi e di esdebitazione, in contrasto con le finalità del Codice. È ammissibile la domanda congiunta di concordato minore proposta da coniugi con sovraindebitamento di origine comune, anche in presenza di una componente consumeristica dell'indebitamento, purché prevalgano i debiti d'impresa.
Due coniugi, gravati da un indebitamento di origine comune in prevalenza riconducibile alla pregressa attività d’impresa individuale di uno di essi, ormai cessata e cancellata dal registro delle imprese, hanno proposto domanda congiunta di ammissione al concordato minore ex artt. 74 ss. CCII, offrendo ai creditori risorse in parte esterne con garanzie per l’esecuzione, pagamento integrale delle prededuzioni e dei privilegiati capienti e percentuali ai chirografari.
Il decreto affronta tre questioni: la legittimazione dell’imprenditore individuale cancellato, ammessa nonostante il tenore dell’art. 33, co. 4, CCII, sul rilievo che negare l’accesso al concordato minore — anche liquidatorio — costringerebbe il debitore alla sola liquidazione controllata, con ingiustificata compressione degli strumenti di esdebitazione garantiti anche dalla direttiva Insolvency; la natura mista dell’indebitamento, non ostativa stante la prevalenza dei debiti d’impresa; la completezza della documentazione e della relazione dell’OCC ex artt. 75 e 76 CCII, anche in punto di merito creditizio e convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il Tribunale di Ancona ha dichiarato aperta la procedura, nominando il professionista designato anche commissario giudiziale a tutela delle parti ex art. 78, co. 2-bis, CCII, disciplinando la fase del voto con termine di trenta giorni e silenzio-assenso e disponendo le misure protettive sul patrimonio dei debitori. Il provvedimento si segnala per la lettura evolutiva dell’art. 33, co. 4, CCII, in linea con le aperture del correttivo, e per la gestione unitaria del concordato minore familiare.