Concordato minore inammissibile per l’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese
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Massima
La domanda di concordato minore presentata dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese è inammissibile ai sensi dell'art. 33, comma 4, CCII, norma che non distingue tra imprenditore individuale e collettivo e che non è stata modificata dal d.lgs. 136/2024. La natura prevalentemente imprenditoriale delle obbligazioni da ristrutturare impone di qualificare il debitore come imprenditore cessato, al quale resta comunque garantito l'accesso all'esdebitazione tramite la liquidazione controllata, ex art. 282 CCII, con il decorso del triennio dall'apertura.
Un debitore, già titolare di un’impresa individuale cancellata dal registro delle imprese da circa dieci anni, aveva proposto un concordato minore per sistemare un’esposizione complessiva di circa 375 mila euro, sorta in larghissima parte proprio in relazione all’attività d’impresa cessata. Il piano contemplava anche finanza esterna per 30 mila euro promessa da tre soggetti terzi.
Il Tribunale di Brescia, consapevole dell’esistenza di un orientamento contrario, aderisce alla tesi dell’inammissibilità fondata sull’art. 33, comma 4, CCII: la norma non distingue tra imprenditore individuale e collettivo; la giurisprudenza di legittimità formatasi sul concordato preventivo ritiene la cessazione volontaria dell’attività preclusiva degli strumenti di composizione della crisi d’impresa; il combinato disposto degli artt. 74 e 2 CCII non supera lo sbarramento normativo; e l’art. 271 CCII va coordinato con l’art. 33, comma 4, nel senso che il debitore può paralizzare la liquidazione controllata solo con domande che l’ordinamento gli consenta. Decisivo anche il rilievo che il diniego dello strumento concordatario non priva il debitore dell’esdebitazione, divenuta vero e proprio diritto ex art. 282 CCII con il decorso del triennio dall’apertura della liquidazione controllata.
Il decreto rileva ad abundantiam ulteriori profili di inammissibilità: l’alterazione dell’ordine delle cause di prelazione nella destinazione del ricavato di un immobile ipotecato e la mancata verifica dell’effettiva disponibilità della finanza esterna promessa. La pronuncia consolida l’orientamento restrittivo sull’accesso del cd. imprenditore cessato al concordato minore, indirizzandolo verso la liquidazione controllata quale unica via per l’esdebitazione.