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Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore: differimento del termine per la trasmissione della proposta in caso di vendita anticipata

Autorità

Tribunale

Sede

Trieste

Data

19/05/2023

Estensore

Daniele Venier

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore agente di commercio differimento termine trasmissione procedura competitiva di vendita art. 78 CCII art. 76 CCII art. 75 CCII mutuo ipotecario abitazione familiare continuità aziendale

Massima

Nel concordato minore può essere differito il termine per la trasmissione ai creditori della proposta e della relazione particolareggiata dell’OCC ex art. 76, comma 2, CCII, al fine di consentire lo svolgimento di una procedura competitiva di vendita dell’immobile destinato alla liquidazione e l’individuazione del prezzo di aggiudicazione, così da rappresentare ai creditori una misura di soddisfacimento certo e non meramente presunto. La conoscenza anticipata del prezzo di vendita consente di aggiornare con precisione i termini della proposta da sottoporre al voto, senza che ne consegua un aumento dei tempi di esecuzione del piano, dovendosi inoltre escludere l’applicabilità dell’art. 75, comma 3, CCII alla prosecuzione del mutuo ipotecario gravante sull’abitazione familiare, non avendo l’immobile natura di bene strumentale all’esercizio dell’impresa.

Concordato Minore – Continuità aziendale – Vendita immobile mediante procedura competitiva – Differimento del termine ex art. 78 CCII per la trasmissione della proposta ai creditori – Ammissibilità

Nel concordato minore può essere differito il termine per la trasmissione ai creditori della proposta e della relazione particolareggiata dell’OCC ex art. 76, comma 2, CCII, al fine di consentire lo svolgimento di una procedura competitiva di vendita dell’immobile destinato alla liquidazione e l’individuazione del prezzo di aggiudicazione, così da rappresentare ai creditori una misura di soddisfacimento certo e non meramente presunto. La conoscenza anticipata del prezzo di vendita consente di aggiornare con precisione i termini della proposta da sottoporre al voto, senza che ne consegua un aumento dei tempi di esecuzione del piano, dovendosi inoltre escludere l’applicabilità dell’art. 75, comma 3, CCII alla prosecuzione del mutuo ipotecario gravante sull’abitazione familiare, non avendo l’immobile natura di bene strumentale all’esercizio dell’impresa.

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