Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Concordato Minore

Concordato minore congiunto di associazione sportiva dilettantistica e presidente coobbligato ex art. 38 c.c.

Autorità

Tribunale

Sede

Udine

Data

29/09/2023

Estensore

Annalisa Barzazi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore associazione sportiva dilettantistica responsabilità ex art. 38 c.c. art. 74 ccii enti non commerciali apertura procedura

Massima

È ammissibile la proposta di concordato minore ex art. 74 CCII formulata congiuntamente da un'associazione sportiva dilettantistica, debitrice non assoggettabile a liquidazione giudiziale, e dal suo presidente, chiamato a rispondere dei debiti del sodalizio in forza della responsabilità solidale ex art. 38 c.c.; per tali debiti il presidente non può ritenersi consumatore ai fini della procedura. Verificati lo stato di sovraindebitamento, la documentazione ex artt. 75 e 76 CCII e l'attestazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, la procedura va aperta ai sensi dell'art. 78 CCII, con possibilità di non nominare il commissario giudiziale in assenza di specifiche esigenze di tutela.

Un’associazione sportiva dilettantistica gravata da debiti per oltre 345.000 euro e il suo presidente, esposto in solido ex art. 38 c.c. per circa 80.000 euro di debiti del sodalizio, in larga parte tributari, hanno proposto congiuntamente un concordato minore ex art. 74 CCII. Il patrimonio comprendeva, per l’ente, un automezzo e attrezzature di modesto valore oltre a giacenze liquide da tesseramenti, e, per il presidente, l’abitazione gravata da ipoteca, un’autovettura e un trattamento pensionistico.

Il decreto chiarisce due profili di rilievo sistematico: la legittimazione degli enti non profit, quali debitori non assoggettabili a liquidazione giudiziale, ad accedere al concordato minore; e la posizione del coobbligato solidale ex art. 38 c.c., che per i debiti dell’associazione non può qualificarsi consumatore e accede quindi alla medesima procedura concordataria. Il giudice verifica inoltre la documentazione ex artt. 75 e 76 CCII, l’assenza di precedenti esdebitazioni e di atti in frode, nonché l’attestazione del gestore sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, anche per i privilegiati falcidiati.

Aperta la procedura ex art. 78 CCII, il Tribunale assegna ai creditori un termine ridotto di quindici giorni per il voto, così da consentire l’omologazione entro la scadenza della definizione agevolata dei carichi fiscali, e dispone il blocco delle azioni esecutive e cautelari fino alla definitività dell’omologa. Una pronuncia di sicuro interesse per i professionisti che assistono enti associativi in crisi e i relativi esponenti coobbligati.

Contenuti correlati