Apertura della liquidazione controllata e separazione della domanda di esdebitazione del debitore incapiente
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Massima
Nel procedimento unitario, la domanda di apertura della liquidazione controllata e la contestuale domanda di esdebitazione del debitore incapiente, attese le diverse caratteristiche e il diverso rito, non possono essere esaminate congiuntamente: il Tribunale apre la liquidazione controllata e dispone la separazione della domanda di esdebitazione, da iscrivere come autonoma e separata procedura.
Con un unico ricorso vengono proposte la domanda di apertura della liquidazione controllata e la domanda di esdebitazione del debitore incapiente. Il Tribunale, in composizione collegiale, esamina la documentazione e la relazione dell’OCC, che esprime giudizio positivo sulla completezza e attendibilità.
Il provvedimento affronta il rapporto tra le due domande proposte congiuntamente, rilevando che la liquidazione controllata e l’esdebitazione dell’incapiente, avendo natura e rito diversi, non possono essere trattate nello stesso procedimento, e disciplina compiutamente le operazioni della liquidazione, dall’inventario al riparto e alla determinazione del compenso del liquidatore.
Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata, nomina il liquidatore e detta le prescrizioni operative, disponendo al contempo la separazione e l’iscrizione, come autonoma procedura, della domanda di esdebitazione del debitore incapiente. La pronuncia è di interesse per il coordinamento tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente.