Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Piano del consumatore: ammissibile la sospensione delle clausole di cessione del quinto in attesa dell’omologazione

Autorità

Tribunale

Sede

Oristano

Data

30/11/2023

Estensore

Andrea Bonetti

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore ristrutturazione dei debiti cessione del quinto misure protettive art. 69 ccii art. 70 ccii par condicio creditorum

Massima

Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore è ammissibile, oltre al divieto di azioni esecutive sul patrimonio del debitore, la sospensione temporanea degli effetti delle clausole "autoliquidanti" dei contratti di finanziamento (cessione del quinto e delegazione di pagamento), che consentirebbero la soddisfazione di crediti concorsuali chirografari fuori dalle regole del piano e in violazione della par condicio creditorum; a tutela del creditore, le somme trattenute devono confluire su un conto vincolato aperto dal gestore della crisi fino all'esito del giudizio di omologazione. Le condizioni ostative soggettive di colpa grave, malafede e atti in frode di cui all'art. 69 CCII rilevano in fase di ammissione solo se di immediata evidenza, dovendo altrimenti essere accertate nel contraddittorio del giudizio di omologa ex art. 70 CCII.

Un consumatore con un’unica proprietà immobiliare ipotecata e debiti derivanti esclusivamente da rapporti estranei ad attività professionali ha proposto un piano di ristrutturazione che prevede la conservazione della casa e dell’autovettura, il pagamento integrale del creditore ipotecario mediante prosecuzione del mutuo alle scadenze convenute, la soddisfazione integrale delle prededuzioni e il pagamento dei chirografari al 10%. Il Tribunale di Oristano, verificata la competenza ex art. 27, comma 2, CCII richiamato dall’art. 68 CCII e la qualità soggettiva di consumatore, ha ritenuto ammissibile la domanda e fissato l’udienza di omologazione.

Il decreto chiarisce che le condizioni ostative dell’art. 69 CCII attinenti a colpa grave, malafede e atti in frode operano in fase di ammissione solo quando emergano con immediata evidenza, spettando ogni accertamento al giudizio di omologa; quanto alla convenienza, ogni contestazione sui tempi e sulle percentuali di soddisfazione, purché non irrisorie, è rimessa ai creditori nelle forme degli artt. 69, comma 2, e 70, comma 9, CCII. Il cuore del provvedimento riguarda però le misure protettive e cautelari: il giudice ammette la sospensione delle trattenute da cessione del quinto stipendiale, qualificando l’estinzione di debiti anteriori fuori dal piano come atto di straordinaria amministrazione inibito, con accredito delle somme su un conto vincolato aperto dal gestore.

La decisione è preziosa per i professionisti che assistono consumatori finanziati con contratti autoliquidanti: la sospensione della cessione del quinto, disposta in funzione della par condicio e del buon esito della regolazione della crisi ai sensi dell’art. 54 CCII, evita pagamenti preferenziali nelle more dell’omologa senza pregiudicare definitivamente il creditore garantito, grazie al vincolo di destinazione delle somme accantonate.

Contenuti correlati