Apertura del concordato minore in continuità del professionista ex art. 78 CCII
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Massima
È ammissibile e va aperto il concordato minore in continuità proposto dal professionista il cui sovraindebitamento sia riconducibile a uno scenario complessivo dell'attività libero-professionale; il piano fondato sulla prosecuzione dell'attività e sui redditi futuri integra i presupposti di apertura della procedura.
Un professionista propone una domanda di concordato minore in continuità, fondata sulla prosecuzione dell’attività e sui redditi futuri. Le cause del sovraindebitamento sono ricondotte non a un evento specifico ma a uno scenario complessivo dell’attività libero-professionale, aggravato da vicende personali e familiari descritte nel ricorso e nella relazione dell’OCC.
Il provvedimento esamina i presupposti di apertura del concordato minore in continuità ai sensi dell’art. 78 CCII, valutando la posizione del debitore e la sostenibilità di un piano incentrato sui proventi dell’attività professionale.
Verificati i requisiti, il giudice delegato apre la procedura di concordato minore, disponendo le relative forme di pubblicità e l’avvio della fase di adesione dei creditori. La decisione offre un esempio applicativo del concordato minore in continuità del libero professionista.