Liquidazione controllata su ricorso del creditore: contumacia del debitore e inoperatività dell’art. 268, comma 3, CCII
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Massima
La legittimazione del creditore a chiedere l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268, comma 2, CCII non presuppone il definitivo accertamento giudiziale del credito né il possesso di un titolo esecutivo, spettando al giudice un accertamento incidentale al solo fine di verificare la legittimazione dell'istante. Quando il debitore rimane contumace non opera la preclusione dell'art. 268, comma 3, CCII, che presuppone un'istanza del debitore per la nomina dell'OCC; il liquidatore deve risultare iscritto sia all'albo ex art. 356 CCII sia all'elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. n. 202/2014.
Un creditore concorsuale, munito di sentenza di condanna emessa nei confronti di un ex amministratore di società fallita per oltre 177.000 euro, ha chiesto al Tribunale di Terni l’apertura della liquidazione controllata del debitore, persona fisica che aveva cessato la propria attività d’impresa individuale e non superava le soglie dell’impresa minore. Il debitore, ritualmente notiziato via PEC ex artt. 270, comma 5, e 40, comma 6, CCII, non si è costituito né è comparso in udienza.
La sentenza affronta più questioni di rilievo: la legittimazione del creditore istante, che non richiede un accertamento definitivo del credito né un titolo esecutivo, bastando un accertamento incidentale secondo i principi elaborati in tema di istanza di fallimento; la verifica dello stato di insolvenza, desunto dall’inadempimento, dall’infruttuosità delle azioni esecutive e dalla sproporzione tra debiti e redditi, sopra la soglia di 50.000 euro dell’art. 268, comma 2, CCII; l’inoperatività, in caso di contumacia, della condizione ostativa dell’art. 268, comma 3, CCII, che presuppone l’attivazione del debitore per la nomina dell’OCC; infine i criteri di nomina del liquidatore, che deve essere iscritto sia all’albo ex art. 356 CCII sia all’elenco dei gestori della crisi ex D.M. n. 202/2014, con il requisito della residenza riferito all’ambito territoriale professionale.
Il Tribunale ha dichiarato aperta la liquidazione controllata, rimettendo al giudice delegato la determinazione della quota di stipendio non compresa nella liquidazione ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII previa interlocuzione con il debitore, e precisando che il termine per le domande ex art. 270, comma 2, lett. d), CCII è soggetto alla sospensione feriale, in deroga alla regola generale dell’art. 9 CCII. Pronuncia ricca di indicazioni operative sulla liquidazione controllata aperta su iniziativa del creditore.