Concordato minore precluso all’imprenditore individuale cancellato: l’art. 33, comma 4, CCII vale anche per le ditte individuali
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Massima
La preclusione di cui all'art. 33, comma 4, CCII, che rende inammissibile la domanda di concordato minore presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese, si applica anche all'imprenditore individuale, in linea con il decreto della Prima Presidente della Cassazione del 26 luglio 2023 e con i principi di cui a Cass. n. 4329/2020; l'inammissibilità è rilevabile anche dopo l'apertura della procedura, imponendo l'art. 80 CCII la perdurante verifica dell'ammissibilità giuridica della domanda in sede di omologazione. Non vi è contrasto con l'art. 65 CCII, restando al debitore cessato l'accesso alla liquidazione controllata ex art. 268 CCII con il beneficio dell'esdebitazione.
Due coniugi, entrambi già titolari di imprese individuali commerciali cessate e cancellate dal registro delle imprese negli anni precedenti, avevano ottenuto l’apertura di una procedura di concordato minore; all’esito delle votazioni la proposta non era stata approvata, riportando il cento per cento di voti negativi, e i ricorrenti avevano invocato il cram down fiscale ai fini dell’omologazione.
Il Tribunale di Bari, prima di ogni valutazione sul merito e sul meccanismo di ristrutturazione trasversale, rileva d’ufficio l’inammissibilità della domanda: le cancellazioni delle imprese individuali documentate dalle visure camerali attivano la preclusione dell’art. 33, comma 4, CCII. Il decreto ricostruisce il contrasto di merito tra la tesi che limitava la norma agli imprenditori collettivi e quella letterale, e aderisce a quest’ultima richiamando il decreto della Prima Presidente della Cassazione del 26 luglio 2023, che ha ritenuto la questione priva di novità alla luce dei principi di Cass. n. 4329/2020 e n. 21286/2015 sul concordato preventivo del liquidatore di società cancellata.
La proposta è dichiarata inammissibile in sede di omologazione, con declaratoria di inefficacia delle misure protettive e chiusura della procedura. Per i professionisti il provvedimento conferma due regole operative: la verifica di ammissibilità ex art. 80 CCII è permanente e può travolgere anche procedure già aperte, e per l’ex imprenditore individuale cancellato la strada percorribile resta la liquidazione controllata con successiva esdebitazione.