Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Debiti promiscui e nozione di consumatore: inammissibile il piano ex art. 67 CCII se l’esposizione include debiti d’impresa

Autorità

Tribunale

Sede

Forlì

Data

05/02/2024

Estensore

Barbara Vacca

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore debiti promiscui nozione di consumatore art. 67 ccii inammissibilità esdebitazione direttiva insolvency

Massima

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII la qualità di consumatore postula che i debiti da ristrutturare siano estranei all'attività imprenditoriale o professionale, anche pregressa; in presenza di debiti promiscui, in parte personali e in parte derivanti dalla cessata attività d'impresa, la domanda di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII è inammissibile, senza che rilevi la prevalenza o meno della debitoria consumeristica. L'interpretazione restrittiva non contrasta con la direttiva UE 2019/1023, potendo il debitore a debitoria mista conseguire l'esdebitazione tramite il concordato minore, la liquidazione controllata o, se meritevole e incapiente, lo strumento di cui all'art. 283 CCII.

Un lavoratore dipendente, già socio di una s.r.l. cancellata e già titolare di un’impresa individuale di consulenza informatica cessata, ha chiesto l’omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII per un’esposizione complessiva di circa 83.000 euro. Dall’istruttoria è emerso che una parte non trascurabile della debitoria, tra cui buona parte del debito verso l’agente della riscossione e un’obbligazione derivante da fideiussione connessa ai debiti sociali, traeva origine dalla pregressa attività d’impresa.

Il Tribunale di Forlì prende posizione nel contrasto giurisprudenziale sui cosiddetti debiti promiscui, disattendendo l’interpretazione estensiva accolta da parte della giurisprudenza di merito: la definizione dell’art. 2, comma 1, lett. e), CCII richiede l’estraneità dei debiti da ristrutturare all’attività imprenditoriale o professionale, senza alcun giudizio di prevalenza. Il decreto richiama l’ordinanza della Cassazione n. 22699/2023 e Cass. n. 1869/2016, secondo cui la qualifica va verificata guardando alla natura delle obbligazioni al momento della loro assunzione, ed esclude ogni frizione con la direttiva UE 2019/1023, che impone il fresh start ma non l’accesso a una procedura negoziale.

La domanda viene dichiarata inammissibile. Per i professionisti la pronuncia conferma la necessità di mappare con precisione la causale di ogni debito prima di scegliere lo strumento di regolazione: il debitore con debitoria mista deve orientarsi verso il concordato minore, la liquidazione controllata o l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII, riservando il piano del consumatore alle sole obbligazioni di natura strettamente consumeristica.

Contenuti correlati