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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Piano del consumatore familiare omologato: il mancato vaglio del merito creditizio preclude le contestazioni della finanziaria

Autorità

Tribunale

Sede

Bari

Data

22/09/2023

Estensore

Assunta Napoliello

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore procedura familiare art. 66 ccii merito creditizio omologazione art. 70 ccii falcidia meritevolezza

Massima

Nella procedura familiare ex art. 66 CCII il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore va omologato ai sensi dell'art. 70 CCII quando le cause del sovraindebitamento non rivelino dolo, colpa grave o malafede dei debitori e il piano assicuri ai creditori un soddisfacimento superiore a quello ricavabile dall'esecuzione forzata. La violazione delle regole di valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore, che abbia concesso credito a condizioni troppo gravose rispetto ai redditi dei debitori, comporta la conseguenza processuale dell'impossibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologazione.

Due coniugi consumatori, con un debito complessivo di circa 212.000 euro in larga parte ipotecario, hanno presentato congiuntamente un piano di ristrutturazione dei debiti nelle forme della procedura familiare ex art. 66 CCII, offrendo 120 rate mensili da 500 euro per un totale di 60.000 euro, con pagamento integrale delle prededuzioni, del 26% del debito ipotecario, del 53% dei privilegiati e del 36% dei chirografari. Il sovraindebitamento era maturato in assenza di stabile occupazione e per impreviste spese mediche familiari.

La sentenza esamina la meritevolezza escludendo dolo, colpa grave e malafede nella causazione della debitoria, e dirime le osservazioni dell’agente della riscossione attraverso la riallocazione operata dal gestore della crisi. Centrale è il passaggio sul merito creditizio: la banca cedente aveva erogato finanziamenti a condizioni troppo gravose rispetto ai redditi percepiti, e la mancata verifica della capacità restitutoria produce, secondo il Tribunale, una conseguenza processuale, ossia la preclusione di opposizioni e reclami in sede di omologa.

Verificata la convenienza del piano rispetto all’esecuzione forzata, anche alla luce dei prevedibili ribassi d’asta, il Tribunale omologa ex art. 70 CCII, richiama l’impugnabilità ex art. 51 CCII, gli obblighi esecutivi ex art. 71 CCII e i presupposti di revoca ex art. 72 CCII. La pronuncia conferma la centralità del controllo sul merito creditizio quale leva difensiva del consumatore sovraindebitato, tema di sicuro interesse per OCC e difensori.

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