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Giurisprudenza
Concordato Minore

L’applicabilità del cram-down fiscale al concordato minore in forza del rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII

Autorità

Tribunale

Sede

Avellino

Data

18/01/2023

Estensore

Pasquale Russolillo

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore continuità professionale crediti tributari crediti contributivi cram-down fiscale art. 88 CCII art. 74 comma 4 CCII art. 85 CCII classamento degradazione

Massima

Al concordato minore si applica, in forza del rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII, la disciplina del cram-down fiscale di cui all’art. 88 CCII, con la conseguenza che, ai fini dell’ammissibilità e dell’omologazione, la parte privilegiata dei crediti tributari e contributivi non può essere soddisfatta in misura inferiore o con tempi e garanzie meno vantaggiosi rispetto agli altri creditori privilegiati di pari rango, mentre la parte chirografaria, per degradazione o per natura, non può essere differenziata in modo deteriore rispetto alla migliore classe di creditori chirografari. Trova altresì applicazione, in forza del medesimo rinvio, l’art. 85, comma 2, CCII, con conseguente obbligo di classamento, anche tra i chirografari, in assenza di diversa specificazione, dei crediti tributari di natura chirografaria.

Concordato Minore – Continuità professionale – Trattamento dei crediti tributari e contributivi – Cram-down fiscale ex art. 88 CCII – Rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII – Classamento per degradazione – Applicabilità

Al concordato minore si applica, in forza del rinvio dell’art. 74, comma 4, CCII, la disciplina del cram-down fiscale di cui all’art. 88 CCII, con la conseguenza che, ai fini dell’ammissibilità e dell’omologazione, la parte privilegiata dei crediti tributari e contributivi non può essere soddisfatta in misura inferiore o con tempi e garanzie meno vantaggiosi rispetto agli altri creditori privilegiati di pari rango, mentre la parte chirografaria, per degradazione o per natura, non può essere differenziata in modo deteriore rispetto alla migliore classe di creditori chirografari. Trova altresì applicazione, in forza del medesimo rinvio, l’art. 85, comma 2, CCII, con conseguente obbligo di classamento, anche tra i chirografari, in assenza di diversa specificazione, dei crediti tributari di natura chirografaria.

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