Liquidazione controllata: il controllo del giudice sulla relazione dell’OCC e’ sostanziale, non solo formale
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Massima
Nella liquidazione controllata, il controllo demandato al giudice sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso, illustrata nella relazione dell'OCC ai sensi dell'art. 269 CCII, costituisce un presupposto di ammissibilita' della procedura e ha natura sostanziale, non essendo limitato alla verifica della mera esistenza formale della relazione: le informazioni in essa contenute sono funzionali alla redazione del programma di liquidazione ex art. 272 CCII e all'esercizio, da parte del liquidatore, delle azioni recuperatorie del patrimonio, sicche' e' legittima la revoca dell'apertura della procedura quando il debitore abbia taciuto circostanze rilevanti, quale la vendita dell'intero compendio immobiliare a una societa' riconducibile a un familiare in epoca prossima alla scadenza del termine per l'azione revocatoria.
Un tribunale piemontese aveva aperto la liquidazione controllata di un debitore; in accoglimento del reclamo di un creditore pubblico, la corte d’appello aveva revocato l’apertura della procedura, rilevando che il debitore aveva taciuto, nel ricorso e nella relazione dell’OCC, la vendita di tutti i propri immobili, perfezionata anni prima in favore di una societa’ partecipata quasi integralmente da un familiare, con domanda depositata pochi giorni dopo la maturazione del termine quinquennale rilevante ai fini dell’azione revocatoria, oltre ad aver omesso informazioni sulla propria pregressa attivita’ di amministratore e gestore di un avviato esercizio di ristorazione.
Il ricorso per cassazione poneva la questione dei limiti del sindacato giudiziale: secondo il debitore, gli artt. 270 e 51 CCII consentirebbero solo un controllo formale sulla completezza della documentazione, senza il vaglio sostanziale previsto in altre procedure, e la valorizzazione delle reticenze avrebbe reintrodotto un giudizio di meritevolezza estraneo alla liquidazione controllata. La Corte respinge questa impostazione: la relazione dell’OCC ex art. 269 CCII assolve a una funzione di trasparenza informativa verso i creditori e il liquidatore, e il giudice deve verificarne la corretta predisposizione sotto il profilo della completezza e attendibilita’ dei dati, in coerenza con i principi affermati per l’attestazione nel concordato preventivo.
Il ricorso e’ rigettato, con enunciazione del principio per cui il controllo sulla completezza e attendibilita’ della documentazione e della situazione economico-patrimoniale del debitore e’ riservato al giudice di merito e non e’ limitato a una verifica formale: la revoca dell’apertura non sanziona la condotta del debitore, ma accerta il difetto a monte di un presupposto di ammissibilita’. La pronuncia rafforza gli obblighi informativi del sovraindebitato e il ruolo della relazione particolareggiata quale presidio dell’effettivita’ della liquidazione.