Concordato minore liquidatorio con sola finanza esterna: ammissibile anche per il debitore incapiente, ma con soddisfo non irrisorio dei chirografari
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Massima
È ammissibile il concordato minore liquidatorio fondato esclusivamente su finanza esterna ex art. 74, comma 2, CCII, anche se proposto da debitore incapiente, in quanto l'apporto del terzo incrementa l'attivo disponibile; la finanza esterna connotata da neutralità è liberamente distribuibile in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., ma ciascun creditore, compresi i chirografari, deve ricevere ai sensi dell'art. 74, comma 3, CCII una soddisfazione non irrisoria, anche quando l'alternativa liquidatoria non offra alcuna capienza. La modifica migliorativa della proposta dopo il voto è ammissibile senza riedizione delle operazioni di voto, e nel computo della maggioranza per teste ex art. 79, comma 1, CCII rientrano anche i voti favorevoli per silenzio-assenso.
Una ex socia accomandataria, priva di redditi e patrimonio, proponeva al Tribunale di Avellino un concordato minore liquidatorio interamente fondato su finanza esterna messa a disposizione dal coniuge, per regolare il debito derivante da un finanziamento agevolato rimasto insoluto e dalle connesse pendenze di riscossione, in vista dell’avvio di una nuova attività imprenditoriale.
La sentenza affronta più questioni di rilievo sistematico: l’ammissibilità del concordato minore liquidatorio con finanza terza esclusiva, idonea ad incrementare in modo apprezzabile l’attivo anche per il debitore incapiente; la libera distribuibilità dell’apporto esterno neutrale, che non transita nel patrimonio del debitore e deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. (in linea con Cass. n. 9373/2012 e con l’art. 84, comma 4, CCII); la necessità, ricavata dall’art. 74, comma 3, CCII e da Cass. n. 28013/2022, di assicurare anche ai chirografari una soddisfazione non irrisoria, pure quando l’alternativa liquidatoria sia incapiente, ciò che ha condotto a una modifica migliorativa della proposta dopo il voto, ritenuta ammissibile in quanto favorevole ai creditori; il computo del silenzio-assenso ex art. 79, comma 3, CCII anche nella maggioranza per teste; l’esclusione del cram down fiscale per gli oneri di riscossione non tributari.
Verificate maggioranze, fattibilità (con somme già depositate su conto dedicato) e assenza di atti in frode, il tribunale omologa il concordato minore e dichiara chiusa la procedura. La pronuncia è un riferimento prezioso per i concordati minori esdebitativi costruiti sull’apporto di familiari.