Start-up innovativa insolvente: esclusa la liquidazione giudiziale, si apre la liquidazione controllata previa verifica sostanziale dei requisiti
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Massima
La start-up innovativa di cui al d.l. 179/2012 non è assoggettabile a liquidazione giudiziale: il suo stato di crisi o insolvenza si qualifica come sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII e gli unici strumenti accessibili sono il concordato minore ex art. 74 CCII e la liquidazione controllata ex art. 268 CCII. L'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese costituisce condizione necessaria ma non sufficiente: spetta al tribunale verificare in concreto l'effettivo possesso dei requisiti, compresa la titolarità del software registrato afferente all'oggetto sociale, da ritenersi sussistente per l'intero quinquennio quando lo sviluppo dei programmi poi registrati risulti documentato dalle note integrative ai bilanci anteriori.
Alcuni creditori, muniti di decreti ingiuntivi per crediti di lavoro rimasti insoddisfatti dopo esecuzioni infruttuose, chiedevano la liquidazione giudiziale di una società operante nei servizi digitali per lo sport dilettantistico; la società, iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese quale start-up innovativa, chiedeva a sua volta l’apertura della propria liquidazione controllata. Il Tribunale di Firenze, riuniti i procedimenti nell’unico procedimento ex art. 40 CCII, doveva individuare lo strumento di regolazione della crisi applicabile in ragione della natura della debitrice.
La questione centrale è la portata dell’esenzione della start-up innovativa dalle procedure concorsuali maggiori: l’art. 31 d.l. 179/2012 e l’art. 2, comma 1, lett. c), CCII qualificano la crisi della start-up come sovraindebitamento, con accesso limitato a concordato minore e liquidazione controllata, senza spazio per valutazioni di convenienza dei creditori. Richiamando Cass. 21152/2022, il Collegio ribadisce che l’iscrizione nella sezione speciale è condizione necessaria ma non sufficiente, occorrendo l’accertamento giudiziale concreto dei requisiti. Contestato dai creditori era in particolare il possesso quinquennale del requisito della titolarità del software, registrato alla SIAE solo nel 2023.
Il Tribunale, valorizzando le note integrative ai bilanci anteriori che documentavano lo sviluppo delle applicazioni poi registrate e i chiarimenti del MISE sulla nozione di titolare dei diritti, ritiene il requisito sussistente per l’intero periodo e, accertato il sovraindebitamento ex artt. 268 e 269 CCII (passivo di circa 1,3 milioni a fronte di attivo largamente inferiore), dichiara aperta la liquidazione controllata ex art. 270 CCII. La sentenza è un riferimento utile per la gestione della crisi delle start-up innovative e per la difesa dei creditori che intendano contestarne la qualifica.