Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata: durata minima triennale e limite massimo di tre anni all’apprensione del reddito del debitore

Autorità

Tribunale

Sede

Padova

Data

22/10/2024

Estensore

Paola Rossi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata durata triennale esdebitazione reddito del debitore beni sopravvenuti art. 282 ccii

Massima

Dalla disciplina dell'esdebitazione di cui agli artt. 280 e 282 CCII si desume che la liquidazione controllata debba avere una durata minima di tre anni, essendo interesse dello stesso debitore mantenere aperta la procedura fino al maturare delle condizioni per l'esdebitazione; specularmente, il triennio costituisce anche il limite temporale massimo di acquisizione alla procedura della quota di reddito eccedente quanto necessario al mantenimento del debitore e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII, e, intervenuta l'esdebitazione, non può proseguire l'apprensione dei beni sopravvenuti.

Un debitore persona fisica, con passività di circa 63.000 euro a fronte di un patrimonio quasi inesistente e di un reddito da lavoro, chiedeva l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio. Il Tribunale di Padova, verificata la completezza della documentazione richiesta e il giudizio positivo del gestore della crisi sulla attendibilità della stessa, ha ritenuto sussistenti i presupposti degli artt. 268 e 269 CCII, valorizzando la quota di reddito cedibile alla procedura, stimata in oltre 20.000 euro nel triennio, idonea a coprire le spese di procedura e a garantire un sia pur limitato soddisfacimento dei creditori.

La sentenza si segnala per la ricostruzione sistematica della durata della procedura. Dal regime dell’esdebitazione, che opera a seguito del provvedimento di chiusura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, il collegio desume una durata minima triennale della liquidazione controllata: una chiusura anticipata esporrebbe il debitore tornato in bonis all’esigibilità dei crediti residui fino al maturare del triennio. Specularmente, il tribunale individua nel triennio anche il limite massimo di incasso della quota parte del reddito del debitore eccedente il mantenimento, e chiarisce che, intervenuta l’esdebitazione, non può proseguire l’apprensione dei beni sopravvenuti.

Sul piano operativo, la pronuncia fissa la quota mensile di reddito riservata al debitore tenendo conto degli obblighi di mantenimento dei figli, salva la rivalutazione del giudice delegato al mutare delle condizioni familiari, e detta un articolato programma di adempimenti per il liquidatore, incluse le relazioni semestrali sulla cooperazione del debitore rilevanti ai fini dell’esdebitazione ex artt. 280 e 282 CCII. Una decisione utile a chi affronta il tema del coordinamento tra durata della liquidazione controllata ed esdebitazione di diritto.

Contenuti correlati