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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Compenso del consulente per l’accesso al sovraindebitamento: nullità ex art. 2233 c.c. se eccessivo rispetto al principio di economicità

Autorità

Tribunale

Sede

Verona

Data

19/08/2024

Estensore

Pier Paolo Lanni

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata stato passivo reclamo art. 273 ccii compenso consulente art. 2233 c.c. occ economicità

Massima

Nelle procedure di sovraindebitamento, ispirate a un principio di economicità desumibile dagli artt. 68, 76 e 269 CCII e dalla calmierazione dei compensi dell'OCC ex d.m. n. 202/2014, il compenso pattuito per prestazioni di consulenza prodromiche all'accesso alla procedura, ove superfluo rispetto all'attività riservata all'OCC e manifestamente eccessivo, viola la regola di adeguatezza di cui all'art. 2233, comma 2, c.c., norma imperativa la cui violazione determina la nullità parziale della clausola, con rideterminazione giudiziale del compenso. Ne consegue, in sede di reclamo ex art. 273, comma 6, CCII, la conferma dell'esclusione dallo stato passivo del credito eccedente la soglia di adeguatezza.

Una società di consulenza aveva chiesto l’ammissione allo stato passivo di una liquidazione controllata per il saldo del compenso pattuito con il debitore per attività di assistenza preparatoria alla procedura di sovraindebitamento (raccolta documenti, predisposizione elenchi creditori, istanza di nomina del gestore, consulenza sulla normativa). Escluso il credito dal giudice delegato, la società proponeva reclamo al collegio ex art. 273, comma 6, CCII.

Il Tribunale esamina due profili: la consistenza effettiva delle prestazioni e l’adeguatezza del corrispettivo. Sotto il primo, osserva che gran parte delle attività dedotte è superflua, perché già riservata dall’ordinamento all’OCC, che svolge un ruolo assistenziale nella scelta della procedura e nella raccolta della documentazione (artt. 68, 76 e 269 CCII), mentre la consulenza funzionale alla scelta di una procedura giudiziale è riservata agli avvocati. Sotto il secondo, ricava dal sistema (gratuito patrocinio dell’assistenza tecnica non necessaria, compensi OCC calmierati dal d.m. n. 202/2014) un principio di economicità che funge da parametro di adeguatezza ex art. 2233, comma 2, c.c., individuando la soglia in una frazione del compenso massimo riconoscibile all’OCC.

Il collegio qualifica l’art. 2233, comma 2, c.c. come norma imperativa, la cui violazione comporta nullità parziale della clausola sul compenso e rideterminazione giudiziale dello stesso; poiché gli acconti già percepiti superavano l’importo adeguato, il reclamo è respinto. La decisione è un monito pratico contro i contratti di consulenza “a percentuale sul debito” che erodono l’attivo destinato ai creditori nelle procedure di sovraindebitamento.

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