Reclamo allo stato passivo nella liquidazione controllata: prededuzione e quantificazione del compenso dei professionisti
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Massima
Nel procedimento di liquidazione controllata, il compenso dei professionisti che hanno assistito il debitore per l'accesso alla procedura, ammesso in prededuzione, è soggetto al vaglio di congruità e di convenienza per la massa: ne va verificata la coerenza con il principio di economicità che informa le procedure di sovraindebitamento, con la conseguenza che esso può essere riconosciuto nei limiti, ridotti, dei parametri di cui al DM 55/2014 e non nella misura richiesta.
Nell’ambito di una liquidazione controllata, i difensori del debitore presentano domanda di ammissione al passivo, in prededuzione, del proprio compenso per l’attività di assistenza svolta per l’accesso alla procedura. Il liquidatore propone di ammettere il credito in misura sensibilmente inferiore a quella richiesta, e i professionisti propongono reclamo allo stato passivo ai sensi degli artt. 273 e 133 CCII.
Il Tribunale affronta il tema della prededucibilità e della quantificazione del compenso dei professionisti nelle procedure di sovraindebitamento, alla luce del principio di economicità che le informa e della necessità di un controllo di convenienza per la massa, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014.
Ritenuta corretta la quantificazione ridotta operata dal liquidatore, il Tribunale rigetta il reclamo. La pronuncia è di interesse per la disciplina del compenso prededucibile dei professionisti che assistono il debitore nell’accesso alla liquidazione controllata.