Prededucibile ex art. 277 CCII il compenso dell’avvocato che ha assistito il debitore nell’accesso alla liquidazione controllata
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Massima
Nella liquidazione controllata l'art. 277, comma 2, CCII, che riconosce preferenza ai crediti sorti in occasione o in funzione della procedura, detta una disciplina speciale e prevalente rispetto alla regola generale dell'art. 6 CCII. Il credito dell'avvocato che ha assistito il debitore nella fase di accesso alla procedura, poi aperta, sorge in funzione della liquidazione ed è quindi prededucibile, senza che rilevi la facoltà del debitore di presentare personalmente il ricorso ai sensi dell'art. 269 CCII; in difetto di accordo, il compenso è determinato secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
Nell’ambito di una liquidazione controllata, il professionista che aveva assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l’apertura della procedura chiedeva l’ammissione al passivo del proprio credito in prededuzione. Il liquidatore negava sia la natura prededucibile del credito sia la possibilità di quantificarlo in sede di verifica, ritenendo che la liquidazione spettasse al giudice delegato; la questione veniva quindi rimessa al giudice ai sensi dell’art. 273, comma 5, CCII.
Il decreto ricostruisce il rapporto tra la norma generale sulla prededuzione (art. 6 CCII), che fa salvi i crediti così espressamente qualificati dalla legge, e l’art. 277, comma 2, CCII, che nella liquidazione controllata accorda preferenza ai crediti sorti in occasione o in funzione della procedura: quest’ultima disposizione ha carattere speciale e prevalente. Richiamando l’elaborazione delle Sezioni Unite sulla prededuzione funzionale ex art. 111 l.fall. (Cass., Sez. Un., n. 42093/2021) e i precedenti sull’assistenza nella presentazione dell’istanza di fallimento in proprio, il giudice qualifica la prestazione del legale come strumentale all’instaurazione della procedura concorsuale; né rileva che il ricorso potesse essere presentato personalmente dal debitore ex art. 269 CCII, scelta di opportunità che non muta la natura del credito.
Il Tribunale di Treviso ammette quindi il credito in prededuzione, determinandolo, in difetto di accordo con il debitore, sulla base dei parametri dell’art. 21 del d.m. n. 55/2014 commisurati all’entità dell’esposizione debitoria. La pronuncia consolida l’orientamento favorevole alla prededucibilità dei compensi dei professionisti che accompagnano il sovraindebitato nell’accesso alla liquidazione controllata, con evidenti ricadute pratiche sull’assistenza tecnica ai debitori.