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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Trust autodichiarato in frode ai creditori: nullità rilevabile incidenter tantum e rigetto della liquidazione controllata per difetto di sovraindebitamento

Autorità

Tribunale

Sede

Bergamo

Data

04/12/2024

Estensore

Maria Magrì

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata trust atto in frode art. 2740 c.c. nullità incidenter tantum sovraindebitamento segregazione patrimoniale

Massima

Ai fini dell'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII il tribunale può rilevare d'ufficio, incidenter tantum, la nullità per illiceità della causa ex artt. 1344, 1418 e 1421 c.c. dell'atto di conferimento in trust dell'immobile del debitore, posto in essere per sottrarre il patrimonio alle azioni esecutive in elusione dell'art. 2740 c.c., con riserva dei diritti di uso e abitazione in capo al disponente: l'atto nullo va considerato tamquam non esset e l'immobile rientra nella valutazione del patrimonio. Quando il patrimonio così ricostruito e i redditi dei ricorrenti sono ampiamente sufficienti a far fronte all'indebitamento, difetta lo stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII e la domanda di liquidazione controllata deve essere rigettata.

Due fratelli, appartenenti al medesimo nucleo familiare e con un indebitamento di origine comune (debiti erariali da una società in nome collettivo cancellata e un mutuo ipotecario cointestato), chiedevano ex art. 66 CCII l’apertura della liquidazione controllata familiare. Dalla relazione dell’OCC emergeva però che l’immobile di residenza era stato conferito in trust oltre dieci anni prima, con riserva dei diritti di abitazione e d’uso in capo al disponente, mentre il mutuo ipotecario continuava a essere regolarmente pagato con le disponibilità reddituali dei debitori.

Il Tribunale di Bergamo affronta la questione della rilevanza degli atti di segregazione patrimoniale nel giudizio di apertura della liquidazione controllata. L’atto di devoluzione in trust, posto in essere in periodo contiguo alla formazione dei debiti tributari e con mantenimento del godimento del bene da parte del disponente, viene qualificato in frode alla legge ex art. 1344 c.c., volto a eludere la norma imperativa dell’art. 2740 c.c., e quindi nullo ex art. 1418 c.c. per illiceità della causa. La nullità, rilevabile d’ufficio ex art. 1421 c.c., è valutata solo incidenter tantum, nei limiti della domanda di apertura della procedura: l’atto nullo non produce effetti e l’immobile, di valore almeno pari al mutuo erogato, va ricompreso nella situazione patrimoniale dei debitori.

Ricostruito il patrimonio in questi termini, il Collegio rileva che immobile e redditi sono ampiamente sufficienti a coprire l’indebitamento complessivo di circa 175.000 euro e rigetta la domanda per insussistenza del sovraindebitamento ex art. 268 CCII. Il decreto segnala inoltre la violazione della par condicio insita nel pagamento integrale delle rate di mutuo chirografarie a scapito degli altri creditori. Pronuncia di forte impatto pratico: le operazioni di segregazione patrimoniale non opponibili o fraudolente non aprono la strada alla liquidazione controllata, ma possono precluderla.

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