Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Stato passivo della liquidazione controllata: reclamo entro otto giorni e niente rimessione in termini per il correttivo

Autorità

Corte di Cassazione

Sede

Roma

Data

23/10/2025

Estensore

Andrea Zuliani

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata stato passivo art. 273 ccii reclamo termine di otto giorni rimessione in termini correttivo ter

Massima

Nella liquidazione controllata, a seguito del d.lgs. 136/2024 applicabile alle procedure pendenti, il reclamo avverso lo stato passivo formato dal liquidatore deve essere proposto, ai sensi dell'art. 273, comma 4, CCII e per il richiamo all'art. 133 CCII, entro otto giorni dalla comunicazione, e non nel termine di dieci giorni previsto dall'art. 124 CCII per i reclami contro i decreti del giudice delegato. La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone una causa non imputabile riferita al caso concreto e non puo' fondarsi su un giudizio generale di incongruita' dell'immediata entrata in vigore della disciplina transitoria, che si risolverebbe in una disapplicazione della legge; ne' e' invocabile il prospective overruling, riferito ai mutamenti giurisprudenziali e non alle innovazioni normative.

Nell’ambito di una liquidazione controllata pendente dinanzi a un tribunale capitolino, la formazione dello stato passivo si era svolta a cavallo dell’entrata in vigore del d.lgs. 136/2024: la liquidatrice, applicando il nuovo art. 273 CCII, aveva formato e comunicato direttamente lo stato passivo ai creditori, indicando il rimedio del reclamo ex art. 273, comma 4, CCII. Una creditrice aveva proposto reclamo il decimo giorno e il giudice delegato, concessa la rimessione in termini in ragione della repentina entrata in vigore della riforma, aveva accolto l’impugnazione ammettendo al passivo un ingente credito ipotecario e chirografario. La procedura ha proposto ricorso per cassazione.

La Corte affronta il regime intertemporale del correttivo, applicabile ex art. 56 d.lgs. 136/2024 alle procedure pendenti, e la portata dell’istituto della rimessione in termini: l’art. 153, comma 2, c.p.c. attribuisce al giudice un potere equitativo legato alle circostanze del caso concreto e non consente di neutralizzare, con un giudizio generale di incongruita’, la scelta del legislatore di derogare alla vacatio legis ordinaria; ne’ soccorre il richiamo al prospective overruling, che concerne i mutamenti dell’interpretazione giurisprudenziale di norme processuali e non le sopravvenienze normative. Rileva inoltre che la comunicazione della liquidatrice aveva espressamente richiamato il novellato art. 273 CCII.

Accolti i primi due motivi, la Cassazione cassa il decreto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile per tardivita’ l’opposizione allo stato passivo, con condanna alle spese della creditrice. La pronuncia fissa con chiarezza il termine di otto giorni per il reclamo avverso lo stato passivo della liquidazione controllata nel regime post correttivo e delimita rigorosamente i confini della rimessione in termini nelle vicende di diritto intertemporale.

Contenuti correlati