Sovraindebitamento da truffa sentimentale: colpa lieve e ammissibilità del piano del consumatore
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Massima
Nel giudizio di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, il discrimen tra colpa lieve e colpa grave va individuato nell'intensità della consapevolezza del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, secondo la diligenza dell'homo eiusdem condicionis ac professionis: ricorre colpa grave solo quando il debitore ometta totalmente di ponderare una situazione reddituale e patrimoniale che renda certa o prossima alla certezza l'impossibilità di adempiere. Il sovraindebitamento riconducibile a una truffa sentimentale subita in condizioni di fragilità psicologica integra colpa lieve, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.
Una consumatrice, lavoratrice dipendente con carichi familiari, proponeva un piano di ristrutturazione dei debiti che metteva a disposizione dei creditori oltre 135.000 euro in 60 mesi, tra anticipo del TFR, vendita di preziosi ereditati, quote di stipendio e prosecuzione del mutuo ipotecario sull’abitazione fino alla scadenza, con pagamento integrale dei privilegiati e soddisfazione dei chirografari al 4,28%. L’indebitamento, di circa 240.000 euro, era maturato in larga parte a causa di una cosiddetta truffa sentimentale: la debitrice, adescata online da un sedicente militare, aveva versato oltre 122.000 euro con ripetuti bonifici prima di denunciare l’accaduto.
Il decreto verifica la documentazione ex art. 67, comma 2, CCII, la completezza della relazione dell’OCC, comprensiva del vaglio sul merito creditizio dei finanziatori, e l’assenza delle preclusioni ex art. 69 CCII. Il cuore della motivazione riguarda la meritevolezza: il giudice colloca il discrimen tra colpa lieve e colpa grave nella consapevolezza della sostenibilità del debito al momento della sua assunzione, ravvisando la colpa grave solo nell’omessa ponderazione di una situazione che renda certa l’impossibilità di adempiere. La genesi del dissesto in una truffa subita in condizione di fragilità psicologica, in assenza di stile di vita sproporzionato o atti dissipativi, integra colpa lieve, irrilevante ai fini dell’accesso.
La proposta è dichiarata ammissibile, con divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice fino alla conclusione del procedimento e avvio della fase di osservazioni dei creditori. Il provvedimento offre un criterio chiaro e replicabile per la valutazione della colpa del consumatore vittima di frodi online, tema di crescente rilievo pratico.