Inammissibilità del piano del consumatore per difetto di meritevolezza: il sovraindebitamento da omessa dichiarazione di capitali esteri
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Massima
È inammissibile, ai sensi dell'art. 69 CCII, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore quando il sovraindebitamento sia geneticamente riconducibile a una condotta gravemente colposa del debitore - quale l'omessa dichiarazione di capitali detenuti all'estero in violazione degli obblighi tributari - e non al fallimento, addebitabile a un terzo, di una procedura di voluntary disclosure; il piano è altresì inammissibile ove non sia provata la maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria ex art. 67, comma 4, CCII.
La consumatrice propone una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, individuando quale causa del proprio sovraindebitamento il mancato buon esito di una procedura di voluntary disclosure relativa a capitali detenuti su conti correnti esteri. Un’ingente esposizione erariale, derivante da violazioni della normativa tributaria, costituisce la parte preponderante del passivo.
Il Tribunale affronta il giudizio di meritevolezza del consumatore ai sensi dell’art. 69 CCII, valutando se la genesi del sovraindebitamento sia imputabile a una condotta gravemente colposa della debitrice – l’omessa dichiarazione di capitali esteri – ovvero al fallimento, addebitabile a un terzo, della procedura di emersione; esamina inoltre la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria ai sensi dell’art. 67, comma 4, CCII.
Il Tribunale dichiara inammissibile il piano del consumatore, ravvisando la colpa grave della debitrice quale fattore genetico del sovraindebitamento e l’assenza di prova della maggiore convenienza rispetto alla liquidazione. La pronuncia è significativa per l’applicazione del requisito della meritevolezza in presenza di debiti di natura tributaria.