Rigetto dell’omologa del concordato minore: debiti sociali del socio di SNC e preclusione soggettiva
Keyword
Massima
La domanda di omologa del concordato minore è rigettata quando il debitore, socio illimitatamente responsabile di società in nome collettivo non cancellata dal registro delle imprese, includa nella proposta anche i debiti sociali. La regolazione autonoma delle obbligazioni sociali da parte del singolo socio non è consentita, potendo il concordato minore essere proposto per i debiti sociali solo dalla società stessa ai sensi dell'art. 79, comma 4, CCII.
Il debitore propone una proposta di concordato minore, articolata in cinque classi di creditori (prededucibili, previdenziali e contributivi, tributari, parte falcidiata, chirografari), e ne chiede l’omologazione all’esito delle votazioni, con decreto reso ai sensi dell’art. 80, comma 5, CCII.
Il Tribunale affronta i limiti soggettivi di accesso al concordato minore, con riguardo alla posizione del socio illimitatamente responsabile di società di persone e al trattamento dei debiti sociali, valutando l’ammissibilità e l’omologabilità della proposta.
Il Tribunale rigetta la domanda di omologazione del concordato minore e dichiara l’inefficacia delle misure protettive concesse al momento dell’apertura. La pronuncia è di rilievo per la preclusione soggettiva e il trattamento dei debiti sociali del socio di società di persone.