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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Reclamo contro l’inammissibilita’ del piano del consumatore: competente il tribunale in composizione collegiale

Autorità

Corte di Cassazione

Sede

Roma

Data

28/07/2025

Estensore

Rosario Caiazzo

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore art. 70 ccii reclamo inammissibilita' competenza tribunale collegiale regolamento di competenza

Massima

Nel regime anteriore al d.lgs. 136/2024, il decreto con cui il giudice monocratico dichiara inammissibile la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore all'esito della valutazione preliminare ex art. 70, comma 1, CCII, resa fuori dal contraddittorio, e' reclamabile dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con esclusione del giudice che ha emesso il provvedimento, secondo il modello camerale degli artt. 738 ss. e 669-terdecies c.p.c., e non dinanzi alla corte d'appello, il cui reclamo ex art. 70, comma 12, CCII e' riservato al diniego di omologazione pronunciato all'esito del contraddittorio con i creditori. La soluzione e' confermata dalla riformulazione dell'art. 70 CCII operata dal correttivo del 2024, avente finalita' chiarificatrice e non innovativa.

Un debitore aveva proposto reclamo avverso il decreto di inammissibilita’ del proprio piano di ristrutturazione dei debiti, dapprima dinanzi alla corte d’appello, che aveva declinato la competenza, e poi, in riassunzione, dinanzi al tribunale siciliano che aveva emesso il provvedimento, il quale aveva a sua volta sollevato regolamento di competenza d’ufficio ex artt. 45 e 47 c.p.c., ritenendo competente la corte d’appello in forza degli artt. 50, 51 e 70, comma 12, CCII.

La questione nasce da una lacuna del codice della crisi anteriore al correttivo del 2024: il CCII disciplinava l’impugnazione della sentenza di omologa e il reclamo contro il diniego di omologazione, ma non prevedeva alcun rimedio espresso avverso il decreto di inammissibilita’ reso nella fase di vaglio preliminare ex art. 70, comma 1, CCII, in assenza di contraddittorio. La Corte, confermando il proprio precedente n. 24870/2024 e valorizzando la distinzione ontologica e procedurale tra il provvedimento che nega l’accesso alla procedura e quello che decide sull’omologa, esclude l’assimilazione del decreto di inammissibilita’ al diniego di omologazione reclamabile in corte d’appello.

La Cassazione dichiara quindi la competenza del tribunale in composizione collegiale, escluso il giudice autore del provvedimento, in continuita’ con il modello del reclamo endoconcorsuale e con la riformulazione dell’art. 70 CCII operata dal d.lgs. 136/2024, espressamente qualificata come chiarificatrice dalla relazione illustrativa. La pronuncia risolve un contrasto applicativo assai frequente nella prassi, indicando con certezza il giudice del reclamo per i decreti di inammissibilita’ emessi nel regime anteriore al correttivo.

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