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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Reclamo contro il diniego di omologa del piano del consumatore: competente il tribunale in composizione collegiale

Autorità

Corte di Cassazione

Sede

Roma

Data

12/07/2024

Estensore

Daniela Valentino

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore reclamo competenza tribunale collegiale regolamento di competenza omologazione cassazione

Massima

Il reclamo avverso il decreto con cui il giudice monocratico rigetta l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, senza apertura del concorso e in assenza di contraddittorio con i creditori, si propone ai sensi dell'art. 70, co. 12, CCII al tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento, e non alla corte d'appello; il decreto di rigetto non assimilabile al diniego di omologa adottato all'esito del contraddittorio resta reclamabile dinanzi al tribunale.

Nell’ambito di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il giudice monocratico aveva rigettato l’omologa del piano prima dell’apertura del concorso e senza instaurazione del contraddittorio con i creditori. La debitrice aveva proposto reclamo alla corte d’appello, che lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo competente il tribunale in composizione collegiale; il tribunale, investito in sede di riassunzione, ha sollevato regolamento di competenza d’ufficio dinanzi alla Corte di Cassazione.

La questione attiene all’individuazione del giudice del reclamo ex art. 70, co. 12, CCII: la norma distingue il reclamo al tribunale collegiale avverso il decreto del giudice monocratico che rigetta l’omologa senza apertura della procedura, dal reclamo alla corte d’appello ex art. 50 CCII contro i provvedimenti resi all’esito del contraddittorio. La Suprema Corte ha valorizzato la natura interlocutoria del diniego pronunciato in fase di vaglio preliminare, che non preclude la riproposizione della domanda e non produce effetti lesivi assimilabili a quelli del diniego di omologa emesso a contraddittorio integro.

La Cassazione ha dichiarato la competenza del tribunale in composizione collegiale, rimettendo davanti ad esso le parti, con la precisazione che del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, in conformità ai principi del giusto processo (art. 738 c.p.c. e giurisprudenza costituzionale). La pronuncia fa chiarezza su un nodo processuale ricorrente nelle procedure di sovraindebitamento, orientando i difensori nella scelta del mezzo di impugnazione contro i provvedimenti di rigetto dell’omologa del piano del consumatore.

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