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Giurisprudenza
Piano del Consumatore

Reclamo contro il decreto di inammissibilità del piano del consumatore: la competenza spetta alla Corte d’Appello, rimessa la questione alla Cassazione

Autorità

Tribunale

Sede

Barcellona Pozzo di Gotto

Data

05/01/2024

Estensore

Fabrizio Di Sano

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

piano del consumatore art. 70 ccii art. 65 ccii reclamo inammissibilità competenza corte d'appello regolamento di competenza sovraindebitamento

Massima

La competenza a decidere sul reclamo proposto avverso il decreto di inammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70, comma 1, CCII spetta alla Corte d'Appello e non al Tribunale in composizione collegiale: ciò si ricava dall'art. 70, comma 12, CCII, che richiama l'art. 50 CCII, nonché, in via generale, dall'art. 65, comma 2, CCII, che rinvia alle disposizioni del Titolo III in quanto compatibili. Sussistendo conflitto con la pronuncia della Corte d'Appello che aveva declinato la competenza, il Tribunale solleva regolamento di competenza d'ufficio ai sensi degli artt. 45 e 47 c.p.c., rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione.

La vicenda trae origine dal decreto con cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di ristrutturazione dei debiti di un consumatore, fondata sull’assenza di colpa grave e sul mancato vaglio del merito creditizio da parte dei finanziatori. Avverso tale decreto il debitore aveva proposto reclamo alla Corte d’Appello di Messina, che aveva però declinato la propria competenza in favore del Tribunale in composizione collegiale, davanti al quale la causa era stata riassunta.

Il Collegio affronta la questione, assai dibattuta, dell’individuazione del giudice competente a conoscere del reclamo avverso il decreto di inammissibilità ex art. 70, comma 1, CCII: poiché tale decreto può fondarsi anche su ragioni di merito relative ai presupposti di accesso all’istituto, il reclamo va sussunto nell’art. 70, comma 12, CCII, che richiama l’art. 50 CCII, norma che riserva la cognizione alla Corte d’Appello; in ogni caso soccorre l’art. 65, comma 2, CCII, che rinvia alle disposizioni del Titolo III in quanto compatibili, tra cui gli artt. 47, 50 e 51 CCII.

Non condividendo la declinatoria della Corte territoriale, il Tribunale solleva regolamento di competenza d’ufficio ex artt. 45 e 47 c.p.c. e rimette gli atti alla Corte di Cassazione, dando atto della pendenza sulla medesima questione di un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. promosso dalla Corte d’Appello di Firenze. L’ordinanza è di grande utilità per i difensori nella scelta del giudice dell’impugnazione nelle procedure di sovraindebitamento.

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