Inammissibilità del piano del consumatore dichiarata in limine: il reclamo va al tribunale in composizione collegiale, non alla Corte d’Appello
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Massima
Il reclamo avverso il decreto con cui il giudice designato dichiara inammissibile, all'esito del vaglio preliminare ex art. 70, comma 1, CCII e senza instaurazione del contraddittorio con i creditori, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, va proposto al tribunale in composizione collegiale e non alla Corte d'Appello: l'art. 70, comma 12, CCII riserva infatti il reclamo alla Corte d'Appello per il solo diniego dell'omologazione di cui al comma 10, reso all'esito del contraddittorio, in continuità con il sistema della legge n. 3/2012 e con il rito camerale ex artt. 737 ss. c.p.c. Il reclamo proposto direttamente alla Corte d'Appello è pertanto inammissibile.
I proponenti di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dichiarato inammissibile dal giudice designato del tribunale per carenza del requisito della meritevolezza ex art. 67 CCII nell’ambito del vaglio preliminare, hanno proposto reclamo direttamente alla Corte d’Appello ai sensi degli artt. 50 e 70 CCII, chiedendo anche la sospensione ex art. 70, comma 4, CCII.
La Corte affronta in via preliminare la questione, dibattuta nella giurisprudenza di merito, dell’individuazione del giudice del reclamo avverso il decreto di inammissibilità pronunciato in limine, senza contraddittorio con i creditori. L’art. 70, comma 12, CCII prevede il reclamo alla Corte d’Appello soltanto contro il diniego dell’omologazione di cui al comma 10, ossia il provvedimento reso all’esito del procedimento partecipato; per il decreto emesso in fase di vaglio preliminare dal giudice monocratico, invece, opera la regola generale per cui il reclamo spetta al tribunale in composizione collegiale, in continuità con l’art. 12-bis della legge n. 3/2012 e con il modello camerale degli artt. 737-739 c.p.c.
Dichiarata la propria incompetenza, la Corte pronuncia l’inammissibilità del reclamo, con raddoppio del contributo unificato. Il provvedimento è un’avvertenza processuale di grande utilità per i difensori: l’errore nell’individuazione del giudice del reclamo nelle procedure di sovraindebitamento può costare la definitività del provvedimento sfavorevole.