Piano del consumatore e pignoramento dello stipendio: inefficaci i pagamenti del terzo debitore successivi all’omologa
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Massima
Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII possono essere ricompresi, con falcidia e ristrutturazione, anche i debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto l'ordinanza di assegnazione di quota dello stipendio in sede di espropriazione presso terzi (Corte cost. n. 65/2022): trattandosi di assegnazione che non ha esaurito i propri effetti sui crediti futuri, i pagamenti che il terzo pignorato dovrebbe eseguire successivamente all'omologazione vanno dichiarati inefficaci, dovendo prevalere il principio di concorsualità e di parità di tutela dei creditori sul mantenimento di posizioni preferenziali non esaurite prima dell'inizio della procedura.
Una consumatrice, il cui stipendio era inciso da un pignoramento presso terzi con ordinanza di assegnazione già emessa, ha proposto un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII che prevedeva il pagamento integrale di prededuzioni e privilegiati, il pagamento parziale dei chirografari mediante versamenti mensili per cinque anni e la vendita competitiva di due motocicli, con esclusione dalla liquidazione dei beni mobili personali e dell’autovettura utilizzata per il lavoro.
La questione centrale riguarda la sorte dell’assegnazione del quinto dello stipendio disposta dal giudice dell’esecuzione prima dell’accesso alla procedura. Il Tribunale di Bologna, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 65/2022 e la giurisprudenza di legittimità sull’inefficacia dei pagamenti del debitor debitoris dopo la dichiarazione di fallimento (Cass. n. 1227/2016), afferma che l’assegnazione di crediti futuri non esaurita non può garantire al creditore procedente una soddisfazione preferenziale in contrasto con i principi di concorsualità e universalità che permeano anche le procedure di sovraindebitamento: i pagamenti del terzo successivi all’omologa vanno quindi dichiarati inefficaci, con liberazione del reddito a servizio del piano.
Verificate la qualifica di consumatrice, l’assenza delle condizioni ostative ex art. 69 CCII e la fattibilità del piano sulla base della relazione dell’OCC ex art. 68 CCII, il Tribunale omologa il piano e ne disciplina l’esecuzione sotto la vigilanza dell’organismo. La pronuncia fornisce ai professionisti un riferimento operativo prezioso per i piani del consumatore di debitori con stipendio già pignorato.