Omologa del piano del consumatore: la crisi da separazione coniugale non integra colpa grave
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Massima
Ai sensi dell'art. 70 CCII il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore va omologato quando il sovraindebitamento non è riconducibile a colpa grave, malafede o frode ex art. 69 CCII, potendo l'aggravamento della posizione debitoria derivare da vicende personali quali la separazione coniugale e da inadempimenti del datore di lavoro. Il piano può essere modificato per riconoscere il privilegio ex art. 2751-bis c.c. ai crediti per assegni di mantenimento maturati prima del deposito della domanda, mentre gli assegni maturati successivamente costituiscono crediti futuri estranei al concorso; le modifiche migliorative apportate su sollecitazione dei creditori non pregiudicano l'ammissibilità della proposta.
Una consumatrice separata, il cui indebitamento era stato aggravato dai rapporti conflittuali con il coniuge, da strascichi giudiziali ed esecutivi e da inadempimenti retributivi del datore di lavoro, proponeva un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII fondato sulla messa a disposizione di quote dello stipendio. Una creditrice finanziaria contestava la meritevolezza, l’imputazione di alcuni pagamenti, la quantificazione e la convenienza del piano; osservazioni giungevano anche dall’agente della riscossione.
La sentenza esamina partitamente le censure. Sul piano soggettivo, esclude la colpa grave ex art. 69 CCII: l’esposizione debitoria affondava le radici nella separazione quasi ventennale e in fattori non imputabili a scelte irragionevoli della debitrice. Sul piano del trattamento dei crediti, il tribunale chiarisce che gli assegni di mantenimento maturati prima del deposito sono ricompresi nella procedura con il privilegio ex art. 2751-bis c.c., mentre quelli maturati dopo costituiscono crediti futuri non concorsuali; ritiene inoltre fisiologiche, e anzi espressione di leale confronto, le modifiche migliorative del piano apportate all’esito delle osservazioni dei creditori e dell’OCC, giudicandole ammissibili ex art. 70, comma 7, CCII.
Verificata infine la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione controllata, che vedrebbe l’attivo eroso da prededuzioni a fronte del medesimo apporto reddituale, il tribunale omologa il piano come modificato e dichiara chiusa la procedura. Per i professionisti la pronuncia offre indicazioni preziose sulla gestione dei crediti familiari nel concorso e sulla flessibilità del piano nella fase di omologa.