Liquidazione controllata: la meritevolezza del debitore non e’ presupposto di apertura della procedura
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Massima
Nel reclamo ex artt. 51 e 270 CCII avverso la sentenza di apertura della liquidazione controllata, le censure sulla meritevolezza del debitore non rilevano quali presupposti di apertura, attenendo semmai alla successiva fase dell'esdebitazione, nella quale assumono rilievo, ai sensi dell'art. 280 CCII, soltanto le condotte di frode, dolo o colpa grave. La sentenza di patteggiamento, non equiparabile a condanna passata in giudicato, e la rinuncia a un'eredita' gravata da rilevanti debiti non integrano condizioni ostative, ne' il tribunale e' tenuto a valutare la maggiore convenienza per i creditori di una procedura alternativa.
Una societa’ cessionaria di un credito ipotecario proponeva reclamo avverso la sentenza con cui il tribunale aveva dichiarato aperta la liquidazione controllata di un debitore persona fisica, lamentando l’insufficienza delle risorse messe a disposizione dei creditori (il ricavato della vendita immobiliare e un modesto contributo mensile sul reddito da lavoro) e l’assenza di meritevolezza, desunta da una sentenza di patteggiamento, dalla rinuncia all’eredita’ paterna e da atti dispositivi compiuti dal coniuge del debitore.
La Corte d’Appello di Bologna affronta due questioni centrali: se la modestia dell’attivo e i costi prededucibili della procedura possano impedirne l’apertura, e se la meritevolezza del debitore costituisca un presupposto di accesso alla liquidazione controllata. Sul primo punto, la Corte esclude ogni profilo di inammissibilita’ quando vi siano beni da liquidare e una quota di reddito eccedente il mantenimento del nucleo familiare. Sul secondo, chiarisce che il Codice della crisi ha profondamente ridimensionato il requisito della meritevolezza: le condotte del debitore rilevano solo in sede di esdebitazione, dove l’art. 280 CCII considera ostative unicamente le condanne definitive per i reati ivi indicati e i comportamenti connotati da frode, dolo o colpa grave.
Il reclamo viene respinto e la sentenza di apertura confermata. La pronuncia e’ di sicuro interesse per i professionisti: conferma che il creditore non puo’ opporsi all’apertura della liquidazione controllata invocando la scarsa convenienza della procedura o presunte condotte non meritevoli del debitore, dovendo semmai far valere tali profili in sede di esdebitazione o di eventuali azioni recuperatorie del liquidatore.