Inammissibile il concordato nella liquidazione controllata: gli strumenti di regolazione della crisi sono un numero chiuso
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Massima
È inammissibile la domanda di concordato nella liquidazione controllata: l'istituto, previsto dagli artt. 240 ss. CCII per la sola liquidazione giudiziale, non è suscettibile di applicazione analogica, in mancanza nella disciplina della liquidazione controllata di un rinvio generale alle norme sulla liquidazione giudiziale (a differenza di quanto previsto dall'art. 74, co. 4, CCII per il concordato minore) e poiché gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza costituiscono un numero chiuso, non potendosi per tale via aggirare i limiti di meritevolezza dell'esdebitazione ex art. 283 CCII.
Un debitore sottoposto a liquidazione controllata, lavoratore dipendente i cui debiti risalivano a una precedente attività d’impresa e il cui attivo era costituito dalla quota di stipendio appresa alla procedura, ha chiesto la chiusura anticipata mediante il versamento in unica soluzione, da parte di un familiare, delle somme che sarebbero confluite nella procedura fino alla sua naturale scadenza, oltre a un incremento del dieci per cento, formulando una domanda di concordato nella liquidazione controllata sul modello degli artt. 240 ss. CCII.
Il giudice delegato ha esaminato la possibilità di colmare in via analogica la lacuna della disciplina della liquidazione controllata, che non contempla un concordato endoconcorsuale né un rinvio generale alle norme sulla liquidazione giudiziale, a differenza del concordato minore (art. 74, co. 4, CCII). Pur riconoscendo che l’istituto potrebbe soddisfare gli interessi di creditori e debitore, il decreto rileva che il concordato di cui agli artt. 240 ss. CCII presuppone una liquidazione giudiziale aperta nei confronti di un imprenditore, che mancano organi (il comitato dei creditori) e figure professionali corrispondenti e che la mancata previsione riflette una precisa scelta legislativa, anche a presidio dei limiti di meritevolezza dell’esdebitazione ex art. 283 CCII.
La domanda è stata dichiarata inammissibile sul presupposto che gli strumenti di regolazione della crisi costituiscono un numero chiuso e non possono crearsene di nuovi per innesto analogico. Il provvedimento, destinato a fare discutere per le sue ricadute pratiche, esclude la via negoziale di chiusura anticipata della liquidazione controllata e conferma che l’esdebitazione del sovraindebitato passa per i percorsi tipici del Codice.