Liquidazione controllata su istanza del debitore: inapplicabilità delle misure protettive ex art. 271 CCII
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Massima
Nella liquidazione controllata proposta dal debitore non possono essere concesse le misure protettive di cui agli artt. 70, comma 4, e 78, comma 3, lett. d), CCII: l'art. 271 CCII riserva tali misure al diverso caso dell'istanza del creditore, nella pendenza del termine per la domanda di accesso a una procedura del capo II del titolo IV.
La debitrice chiede l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio e, contestualmente, l’applicazione delle misure protettive di cui agli artt. 70, comma 4, e 78, comma 3, lett. d), CCII. Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, in via preliminare, sulla concedibilità di tali misure.
La questione affrontata riguarda l’ambito di applicazione dell’art. 271 CCII: se le misure protettive richiamate spettino anche quando la liquidazione controllata sia proposta dal debitore, ovvero siano riservate al diverso caso dell’istanza del creditore, nella pendenza del termine per la domanda di accesso a una procedura del capo II del titolo IV.
Il Tribunale, alla luce del tenore letterale dell’art. 271 CCII, rigetta la richiesta di misure protettive, riservando ogni ulteriore decisione sul ricorso per liquidazione controllata. La pronuncia delimita con precisione l’operatività delle misure protettive nella liquidazione controllata.