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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata: il debitore può conservare l’abitazione principale fino alla sua liquidazione, con contributo mensile di finanza esterna

Autorità

Tribunale

Sede

Ascoli Piceno

Data

13/12/2023

Estensore

Francesca Calagna

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata art. 268 ccii abitazione principale finanza esterna ex imprenditore pensionato giudice delegato

Massima

Nella liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII può trovare accoglimento la richiesta del debitore di continuare ad abitare l'immobile adibito ad abitazione principale fino alla sua liquidazione, in linea con la ratio sottesa alle disposizioni del Codice che garantiscono al liquidato l'uso dell'abitazione principale (art. 147 CCII e nuovo art. 560 c.p.c.), a fronte della messa a disposizione di un contributo mensile di finanza esterna a titolo di indennità di occupazione. La determinazione del limite di reddito necessario al mantenimento del debitore e della famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII è rimessa al giudice delegato.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione collegiale, dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di un pensionato che aveva svolto attività di impresa commerciale fino al 2021, con un’esposizione debitoria di oltre 320.000 euro maturata in larga parte nell’esercizio dell’attività, a fronte di un patrimonio immobiliare e mobiliare di circa 45.000 euro.

La pronuncia affronta il tema, di grande impatto pratico, della sorte dell’abitazione principale del sovraindebitato nella liquidazione controllata: il debitore aveva chiesto di poter continuare a occupare l’immobile adibito a casa familiare fino alla sua vendita, offrendo un contributo mensile di finanza esterna, proveniente da un familiare, a titolo di indennità di occupazione. Il Collegio valorizza la ratio delle disposizioni del Codice della crisi che tutelano l’uso dell’abitazione del debitore liquidato, richiamando l’art. 147 CCII e il nuovo art. 560 c.p.c.

Il Tribunale accoglie la richiesta, autorizzando la permanenza nell’immobile fino alla liquidazione, e rimette al giudice delegato la determinazione della quota di reddito da lasciare al debitore per il mantenimento proprio e della famiglia ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b), CCII. La sentenza conferma un orientamento di favore verso soluzioni che contemperano l’interesse dei creditori con la dignità abitativa del debitore, offrendo agli OCC un modello per strutturare proposte liquidatorie sostenibili.

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