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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata aperta su ricorso del creditore contro il debitore sotto-soglia: presupposti e soglia dei 50.000 euro

Autorità

Tribunale

Sede

Milano

Data

12/01/2023

Estensore

Francesco Pipicelli

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata ricorso del creditore art. 268 ccii art. 121 ccii insolvenza debiti tributari eccezione di incapienza

Massima

Quando il debitore persona fisica non raggiunge le soglie dimensionali per la liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII, il creditore può ottenere l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII se il debitore è insolvente e i debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria superano 50.000 euro, computando anche i debiti tributari iscritti a ruolo. L'eccezione di mancanza di utilità per i creditori di cui all'art. 268, comma 3, CCII opera solo su iniziativa del debitore e non rilevata d'ufficio.

Una procedura fallimentare, creditrice per i conferimenti ancora dovuti da un’ex socia ai sensi dell’art. 150 l.fall., ha chiesto in via principale l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice persona fisica. Instaurato il contraddittorio, la debitrice è comparsa personalmente dichiarando l’assenza di beni e di occupazione e, informata della possibilità di sollevare l’eccezione di cui all’art. 268, comma 3, CCII e di accedere all’esdebitazione, non si è opposta all’apertura della procedura.

Il Tribunale di Milano esclude la liquidazione giudiziale per mancato superamento delle soglie dimensionali ex art. 121 CCII e verifica i presupposti della liquidazione controllata su istanza del creditore: competenza ex art. 27 CCII, legittimazione passiva del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, superamento della soglia dei 50.000 euro di debiti scaduti, computando il credito della procedura istante e i consistenti debiti tributari iscritti a ruolo risultanti dall’estratto del concessionario della riscossione. Lo stato di insolvenza è desunto, secondo i criteri della giurisprudenza di legittimità, dal mancato pagamento di debiti risalenti e dalla totale carenza di liquidità e di beni aggredibili.

La sentenza dichiara aperta la liquidazione controllata, nomina giudice delegato e liquidatore scelto tra i gestori della crisi e assegna i termini per le domande ex art. 201 CCII. Per i professionisti il provvedimento conferma che la liquidazione controllata è lo strumento concorsuale azionabile dal creditore contro il debitore sotto-soglia e che l’eccezione impeditiva di incapienza è rimessa alla sola iniziativa del debitore.

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