Salta al contenuto
Procedure Chi Siamo SVR Network Lista OCC Documenti Contatti
Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata e TFR: il giudice può escludere dalla liquidazione i quattro quinti del trattamento di fine rapporto

Autorità

Tribunale

Sede

La Spezia

Data

10/02/2023

Estensore

Gabriele Giovanni Gaggioli

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata trattamento di fine rapporto tfr art. 268 ccii limiti di pignorabilità cessione del quinto mantenimento del debitore

Massima

Nella liquidazione controllata il tribunale, nel determinare ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, non è vincolato dai limiti di pignorabilità previsti dal codice di procedura civile, che costituiscono meri indici valutabili alla luce delle peculiarità del caso concreto: può pertanto essere escluso dalla liquidazione il trattamento di fine rapporto nella misura dei quattro quinti, oltre alla pensione necessaria al sostentamento del nucleo familiare. L'apertura della procedura è inoltre incompatibile con la prosecuzione di pagamenti individuali, comprese le cessioni del quinto, che restano sospese e si estinguono con il giudicato.

Un pensionato, con debiti per circa 43.500 euro e quale unica entrata una pensione di 1.200 euro mensili appena sufficiente al mantenimento del nucleo familiare, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, offrendo ai creditori un quinto del trattamento di fine rapporto in corso di erogazione e chiedendo di trattenere i residui quattro quinti.

La sentenza affronta il tema, di frequente ricorrenza, del trattamento del TFR nella liquidazione controllata: il Tribunale chiarisce che la decisione ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII non è vincolata dai limiti di pignorabilità processuali (tra cui il quinto del TFR ex art. 545 c.p.c.), che operano come semplici indici orientativi. Nel caso concreto, considerati l’esiguità del trattamento maturato, l’assenza di liquidità e le condizioni di salute del debitore, i quattro quinti del TFR sono stati ritenuti funzionali al mantenimento del nucleo familiare e quindi esclusi dalla liquidazione, con destinazione ai creditori della sola quota residua. Il provvedimento ribadisce inoltre che l’apertura della procedura, in quanto concorsuale, sospende le cessioni del quinto su retribuzioni e pensioni, destinate a estinguersi col passaggio in giudicato.

Il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata, nomina giudice delegato e liquidatore, esclude dalla liquidazione la pensione fino a 1.200 euro mensili e il TFR nei limiti di 20.000 euro e detta gli adempimenti ex artt. 270 e 272 e ss. CCII, con durata minima triennale e limite sessennale in caso di apprensione di trattenute su erogazioni periodiche. Decisione preziosa per calibrare le proposte dei debitori pensionati con TFR maturando.

Contenuti correlati