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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata: apertura anche per il debitore privo di beni prontamente liquidabili

Autorità

Tribunale

Sede

Genova

Data

22/08/2022

Estensore

Cristina Tabacchi

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata sovraindebitamento art. 268 ccii art. 270 ccii apertura della procedura esecuzioni infruttuose debitore persona fisica

Massima

Ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 268 CCII lo stato di sovraindebitamento che legittima l'apertura della liquidazione controllata sussiste quando il debitore non è in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, circostanza desumibile dall'assenza di patrimonio liquidabile e da precetti ed esecuzioni rimaste infruttuose. In una prospettiva aziendalistica, il sovraindebitamento ricorre quando l'attivo patrimoniale, depurato delle attività non prontamente liquidabili, è inferiore al totale dei debiti scaduti o scadenti a breve, con conseguente apertura della procedura ex art. 270 CCII.

Una debitrice persona fisica, priva di patrimonio liquidabile e destinataria di precetti ed esecuzioni rimaste infruttuose, ha chiesto al Tribunale di Genova l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019). La domanda era corredata dalla documentazione di rito e dall’assistenza dell’OCC, il cui gestore è stato poi designato liquidatore.

La questione centrale riguarda la nozione di sovraindebitamento rilevante per l’accesso alla liquidazione controllata: il Tribunale richiama la definizione dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII e la declina anche in chiave aziendalistica, valorizzando il confronto tra attivo prontamente liquidabile e debiti scaduti o a breve scadenza. L’assenza di beni aggredibili non è quindi ostacolo all’apertura, ma anzi conferma l’impotenza del debitore a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali.

Il collegio dichiara aperta la liquidazione controllata ex art. 270 CCII, nomina giudice delegato e liquidatore, assegna ai creditori il termine per le domande di ammissione al passivo ex art. 201 CCII e autorizza il liquidatore all’accesso alle banche dati fiscali e finanziarie. La pronuncia è utile ai professionisti perché conferma che la liquidazione controllata è accessibile anche al debitore civile incapiente sul piano patrimoniale, in funzione della successiva esdebitazione.

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