Liquidazione controllata: apertura anche per il debitore privo di beni prontamente liquidabili
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Massima
Ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 268 CCII lo stato di sovraindebitamento che legittima l'apertura della liquidazione controllata sussiste quando il debitore non è in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, circostanza desumibile dall'assenza di patrimonio liquidabile e da precetti ed esecuzioni rimaste infruttuose. In una prospettiva aziendalistica, il sovraindebitamento ricorre quando l'attivo patrimoniale, depurato delle attività non prontamente liquidabili, è inferiore al totale dei debiti scaduti o scadenti a breve, con conseguente apertura della procedura ex art. 270 CCII.
Una debitrice persona fisica, priva di patrimonio liquidabile e destinataria di precetti ed esecuzioni rimaste infruttuose, ha chiesto al Tribunale di Genova l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio ai sensi degli artt. 268 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019). La domanda era corredata dalla documentazione di rito e dall’assistenza dell’OCC, il cui gestore è stato poi designato liquidatore.
La questione centrale riguarda la nozione di sovraindebitamento rilevante per l’accesso alla liquidazione controllata: il Tribunale richiama la definizione dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII e la declina anche in chiave aziendalistica, valorizzando il confronto tra attivo prontamente liquidabile e debiti scaduti o a breve scadenza. L’assenza di beni aggredibili non è quindi ostacolo all’apertura, ma anzi conferma l’impotenza del debitore a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali.
Il collegio dichiara aperta la liquidazione controllata ex art. 270 CCII, nomina giudice delegato e liquidatore, assegna ai creditori il termine per le domande di ammissione al passivo ex art. 201 CCII e autorizza il liquidatore all’accesso alle banche dati fiscali e finanziarie. La pronuncia è utile ai professionisti perché conferma che la liquidazione controllata è accessibile anche al debitore civile incapiente sul piano patrimoniale, in funzione della successiva esdebitazione.