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Giurisprudenza
Liquidazione Controllata

Liquidazione controllata aperta anche senza beni: sufficiente il reddito eccedente il mantenimento

Autorità

Tribunale

Sede

Trani

Data

20/06/2023

Estensore

Giulia Stano

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

liquidazione controllata art. 268 ccii debitore senza beni reddito da lavoro quota di mantenimento apertura della procedura

Massima

La domanda di liquidazione controllata ex artt. 268 e 269 CCII è ammissibile anche quando il debitore sia privo di beni mobili e immobili, purché possa contare su un reddito da destinare in parte al soddisfacimento dei creditori: l'istituto, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di beni, potendo l'attivo essere costituito da crediti o denaro. Il tribunale determina la quota di reddito sottratta alla liquidazione in quanto necessaria al sostentamento del debitore, con obbligo di versamento alla procedura della porzione eccedente.

Un lavoratore dipendente con debiti per circa 350.000 euro, privo di beni immobili e mobili registrati e titolare del solo stipendio mensile di circa 1.385 euro, ha chiesto l’apertura della liquidazione controllata dei propri beni, riducendo su invito del giudice delegato l’ammontare del fabbisogno familiare prospettato e rimettendosi al tribunale per la determinazione della somma da escludere dalla liquidazione.

Il Tribunale di Trani ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII: la condizione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII e la qualità di debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale. Sul piano dei requisiti oggettivi, la sentenza aderisce all’orientamento secondo cui la mancanza di beni mobili e immobili non è motivo di inammissibilità, ove il debitore possa destinare ai creditori una parte del proprio reddito: l’attivo della procedura può infatti consistere in crediti o denaro, secondo l’impostazione già accolta dalla giurisprudenza di merito sotto la l. 3/2012.

Dichiarata aperta la procedura, il tribunale ha quantificato la somma mensile sottratta alla liquidazione in quanto necessaria al sostentamento, ordinando il versamento dell’eccedenza sul conto della procedura, e ha disciplinato la fase di accertamento del passivo con domande da predisporre ai sensi dell’art. 201 CCII. La pronuncia conferma l’accessibilità della liquidazione controllata, in funzione esdebitatoria, anche per i debitori “senza patrimonio” ma con capacità reddituale, dato di forte impatto pratico nella scelta dello strumento di regolazione della crisi.

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