L’ex imprenditore individuale cancellato da oltre un anno accede alla liquidazione controllata come consumatore
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Massima
Decorso un anno dalla cancellazione dell'impresa individuale dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 33, comma 1, CCII non e' piu' possibile l'apertura della liquidazione giudiziale e i debiti contratti per l'attivita' cessata assumono natura personale, sicche' nulla osta a che l'ex imprenditore, ormai consumatore, acceda alla liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII senza che tali debiti rilevino ai fini del superamento delle soglie dimensionali dell'impresa minore. In accoglimento del reclamo, la corte d'appello dichiara aperta la liquidazione controllata e rimette gli atti al tribunale per la nomina del liquidatore ex art. 270 CCII.
Il tribunale aveva rigettato la domanda di liquidazione controllata di un debitore persona fisica, gia’ titolare di una ditta individuale nel settore della ristorazione, ritenendo non dimostrata la qualita’ di impresa minore in ragione di un cospicuo mutuo immobiliare, di una presunta attivita’ occulta di compravendita di immobili e dell’incerta origine di rilevanti debiti erariali. Il debitore proponeva reclamo ex art. 50 CCII.
La Corte d’Appello di Venezia ricostruisce il quadro soggettivo della liquidazione controllata: la procedura e’ accessibile al consumatore a prescindere dall’entita’ dei debiti (purche’ superiori a 50.000 euro in caso di istanza del creditore), e la qualifica di socio di societa’ di persone non osta alla valutazione consumeristica per i debiti estranei a quelli sociali. Snodo centrale e’ l’art. 33, comma 1, CCII: decorso un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, la liquidazione giudiziale non e’ piu’ apribile e i debiti della cessata impresa individuale degradano a debiti personali, irrilevanti ai fini delle soglie di fallibilita’. La Corte esclude inoltre che il possesso di piu’ immobili, in assenza di sistematiche operazioni di acquisto e rivendita, integri un’attivita’ imprenditoriale occulta.
In accoglimento del reclamo, la Corte dichiara aperta la liquidazione controllata e trasmette gli atti al tribunale per i provvedimenti ex art. 270 CCII. La sentenza consolida l’orientamento che apre la strada della liquidazione controllata all’ex imprenditore cancellato, chiarendo il riparto tra debiti personali e debiti d’impresa nella verifica dei presupposti soggettivi.