Incompetenza territoriale nel concordato minore: il centro degli interessi dell’imprenditore coincide con la sede dell’attività
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Massima
Il Tribunale competente per il concordato minore dell'imprenditore individuale si individua, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. a), CCII, in quello nel cui circondario si trova la sede legale o la sede effettiva dell'attività abituale, e non quello di residenza del debitore. La presunzione opera senza possibilità di deroga ove non emergano elementi contrari. Di conseguenza, anche l'OCC deve essere costituito nel circondario del tribunale competente (art. 76, comma 1, CCII).
Il provvedimento chiarisce un aspetto pratico rilevante per i professionisti che assistono imprenditori individuali nell’accesso al concordato minore: il centro degli interessi principali — e, dunque, la competenza territoriale — va individuato nel luogo di esercizio dell’attività, non nella residenza del debitore. L’errore nella scelta del foro competente comporta la dichiarazione di incompetenza e la necessità di ripresentare l’istanza, con perdita di tempo e potenziale pregiudizio per il debitore.