Trasferimento fittizio di residenza e forum shopping: il COMI prevale e travolge l’apertura del concordato minore
Keyword
Massima
Ai sensi dell'art. 27 CCII la competenza territoriale nelle procedure di sovraindebitamento si radica nel centro degli interessi principali del debitore, che si presume coincidente con la residenza solo fino a prova contraria. Ove indizi gravi, precisi e concordanti dimostrino che il trasferimento della residenza, attuato a ridosso della richiesta di nomina dell'OCC, è strumentale alla scelta del foro, il giudice revoca il decreto di apertura del concordato minore emesso ex art. 78 CCII e dichiara la propria incompetenza, trasmettendo gli atti al tribunale del luogo in cui si trova il COMI.
Un debitore, già titolare di una ditta individuale cancellata dal registro delle imprese, aveva ottenuto dal Tribunale di Rimini l’apertura di un concordato minore ex art. 78 CCII. In sede di voto l’amministrazione finanziaria, oltre a esprimere dissenso, eccepiva l’incompetenza territoriale del tribunale adito: il debitore aveva trasferito la residenza nel circondario romagnolo pochi mesi prima della richiesta di nomina dell’OCC, prendendo in comodato gratuito non registrato una sola stanza, mentre vita e attività lavorativa risultavano stabilmente collocate in altro capoluogo, dove operava quale socio unico e amministratore di una società.
L’ordinanza affronta il tema del riparto di competenza ex art. 27 CCII: il criterio non è la residenza anagrafica ma il centro degli interessi principali (COMI), rispetto al quale la residenza costituisce mera presunzione relativa. Il giudice valorizza una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti: la tempistica sospetta del trasferimento, la natura precaria della sistemazione abitativa, le spese quotidiane sostenute altrove documentate dalle fatture elettroniche, nonché il precedente identico utilizzo dello stesso immobile da parte di altro ricorrente in sovraindebitamento.
Accertata la fittizietà del radicamento, il tribunale revoca il decreto di apertura della procedura e dichiara la propria incompetenza in favore del foro del COMI, disponendo la trasmissione degli atti. La pronuncia è un monito per i professionisti: la verifica della competenza è preliminare a ogni altro profilo di ammissibilità e le operazioni di forum shopping, ricostruibili anche attraverso le difese dei creditori, espongono la procedura a revoca con dispersione di tempi e costi.