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Giurisprudenza
Concordato Minore

Il socio illimitatamente responsabile non può proporre da solo il concordato minore per i debiti sociali finché la società è in vita

Autorità

Tribunale

Sede

Napoli Nord

Data

29/03/2024

Estensore

Luciano Ferrara

Tipo provvedimento

Massima redazionale

Keyword

concordato minore socio illimitatamente responsabile debiti sociali inammissibilità relazione occ attendibilità del piano art. 77 ccii

Massima

È inammissibile il ricorso per concordato minore ex artt. 74 ss. CCII proposto autonomamente dai soci, limitatamente e illimitatamente responsabili, per ristrutturare anche la debitoria sociale, prospettando la continuità dell'attività di una società che non è parte della procedura: finché permane il rapporto sociale, è la società a dover proporre il concordato minore, i cui effetti si estendono al socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali. Il rigetto si impone altresì quando il piano fondi l'attivo su redditi prospettici di lungo periodo privi di qualsiasi supporto valutativo e la relazione dell'OCC risulti inattendibile e inidonea a distinguere la debitoria sociale da quella personale.

Alcuni soci di una società in accomandita semplice – tra cui il socio illimitatatamente responsabile – presentavano in proprio una domanda di concordato minore prospettata come in continuità, volta a ristrutturare l’intera esposizione debitoria, personale e sociale, fondando il piano sui redditi attesi dalla partecipazione sociale per un orizzonte di quattordici anni.

Il decreto affronta il tema della legittimazione del socio illimitatamente responsabile rispetto alle procedure negoziali di sovraindebitamento: aderendo alla dottrina più attenta, il giudice afferma che il socio non può accedere autonomamente a una procedura per definire i debiti sociali finché la società è in vita, dovendo essere quest’ultima a proporre il concordato minore con effetto esdebitatorio esteso al socio per le sole obbligazioni sociali. Il provvedimento censura inoltre l’inattendibilità della relazione del gestore della crisi, priva di analisi prospettiche sui redditi attesi, sul mercato di riferimento e sui rischi, e incapace di distinguere le masse.

Il ricorso è dichiarato inammissibile e rigettato ex art. 77 CCII. La decisione, di rilievo pratico per i professionisti, sottolinea che la portata decettiva di attestazioni non verificabili verso i creditori chiamati al voto impedisce l’apertura della procedura e che la posizione debitoria sociale va affrontata con iniziativa della società, non dei singoli soci.

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